Notifica al difensore sospeso dall’albo e nullità a regime intermedio (Cass. pen. Sez. VI n. 32848 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disciplina emergenziale per l’emergenza Covid-19, la notifica della rifissazione dell’udienza al difensore di fiducia non è nulla per il solo fatto che questi sia stato sospeso dall’esercizio della professione dopo la notifica stessa: solo la notifica a soggetto non abilitato al momento dell’attività equivale a omessa notifica e dà luogo a nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo. L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che resta sanata se non dedotta nei termini. La restituzione nel termine non è pertanto dovuta quando l’istante risulti comunque informato, per il tramite del difensore, della pendenza del procedimento e non abbia provveduto alla nomina di un nuovo difensore.
Il Fatto
Con ordinanza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari dichiarava manifestamente infondata l’istanza con cui il condannato aveva chiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Bari che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
L’istante sosteneva di non aver avuto notizia del rinvio dell’udienza del 24 giugno 2020, non celebrata per emergenza Covid, perché l’avviso era stato notificato al difensore di fiducia, che nelle more era stato sospeso dall’esercizio della professione dopo aver rinunciato a tutti gli incarichi. Il Tribunale aveva quindi nominato diversi difensori d’ufficio. La Corte territoriale, applicando l’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., riteneva che l’istante fosse a conoscenza della pendenza del processo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è complessivamente infondato. La Corte muove dal principio, richiamato dallo stesso ricorrente, secondo cui in caso di rinvio d’ufficio dell’udienza ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, Rv. 281601).
Nella specie la nullità risulta sanata, perché non dedotta dal difensore. La Corte valorizza inoltre un dato non contestato: il difensore si era premurato di avvisare il proprio assistito affinché nominasse un nuovo difensore, nomina che non era poi avvenuta.
Quanto alla validità della notifica al difensore di fiducia, la Corte rileva la sequenza temporale. Il decreto di rifissazione dell’udienza era stato emesso il 22 febbraio 2021 e notificato il 1 marzo 2021, mentre la sospensione cautelare dall’albo forense era stata adottata e notificata al difensore solo il 26 marzo 2021, quindi successivamente alla notifica dell’avviso di udienza.
Da ciò discende il principio decisivo: solo la notifica a soggetto non abilitato al momento dell’attività equivale a omessa notifica, dando luogo a una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 33374 del 20/06/2023, Rv. 285102 – 01). Nel caso concreto, invece, la notifica era stata effettuata a un difensore ancora abilitato: la sospensione sopravvenuta non retroagisce al momento della notifica.
La prospettazione della nullità assoluta è pertanto infondata, e tale rilievo supera le ulteriori questioni sollevate sul tema devoluto con l’istanza di restituzione nel termine. Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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