Porto di coltello multiuso lieve e inappellabilità della sola ammenda (Cass. pen. Sez. I n. 32916 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna con cui è stata applicata la sola pena dell’ammenda è in ogni caso inappellabile e ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., anche quando sia stata riconosciuta l’ipotesi di lieve entità del porto di arma impropria. Il riconoscimento del caso di lieve entità, con statuizione coperta da giudicato interno, rende applicabile la sola pena pecuniaria e non la pena dell’arresto in sostituzione. Il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è insindacabile in cassazione quando la valutazione di non particolare tenuità del fatto si fonda su elementi probatori congrui. La sospensione condizionale della pena, non richiesta nel giudizio di merito, non può essere concessa per la prima volta in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale di Pescara ha dichiarato la ricorrente colpevole del reato di porto fuori dall’abitazione di un coltello multiuso di metallo della lunghezza complessiva di nove centimetri. Ritenuta l’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, il giudice di merito ha condannato l’imputata alla pena di euro 1.000,00 di ammenda.

Avverso la sentenza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con contestuale richiesta preliminare di trasmissione degli atti al giudice dell’appello in caso di adesione all’orientamento che ritiene appellabili tali sentenze; e il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il dubbio prospettato dalla ricorrente circa il mezzo di impugnazione. Il riconoscimento del caso di lieve entità, coperto da giudicato interno stante l’impugnazione della sola imputata, rende definitivamente applicabile la sola pena dell’ammenda e non la pena dell’arresto in sostituzione di quella pecuniaria.

L’arresto congiunto alla pena pecuniaria è previsto dalla fattispecie base dell’art. 4, comma 3, prima parte, legge n. 110 del 1975. Esclusa nel caso concreto la sostituzione dell’arresto alla pena pecuniaria, trova applicazione l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda. Ne segue l’inesistenza del prospettato obbligo di trasmissione degli atti al giudice dell’appello.

Per questa ragione non assume rilievo la questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 28154 del 2025, concernente l’appellabilità della sentenza di condanna con pena dell’ammenda in sostituzione dell’arresto. La Corte ricorda che la Prima Presidente ha disposto la restituzione del ricorso alla sezione rimettente, ai sensi dell’art. 172 disp. att. cod. proc. pen., rilevando il superamento del contrasto per effetto di plurime pronunce di legittimità.

Nel merito, il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha valorizzato le circostanze dell’azione — l’allontanamento alla vista degli agenti, l’assenza di giustificazioni, la direzione verso la porta forzata per accedere abusivamente ai locali — e le caratteristiche oggettive del coltello, del tipo multiuso con lama appuntita e tagliente, per ritenere la strumentalità del porto alla consumazione di reati più gravi. Su tali ulteriori elementi la ricorrente nulla ha opposto.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: dal verbale di udienza risulta che la sospensione condizionale non è stata chiesta nel giudizio di merito. L’omessa statuizione è denunciabile solo se il beneficio sia stato richiesto e rigettato; la concessione, inoltre, implica una valutazione discrezionale di merito preclusa alla Corte, alla quale la questione è devoluta per la prima volta. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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