Le foto inviate via messaggistica sono corrispondenza tutelata dall’art. 15 Cost. (Cass. pen. Sez. II n. 33210 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le immagini scambiate tramite applicazioni di messaggistica istantanea integrano una forma di corrispondenza e ricadono nella tutela dell’art. 15 Cost., che ne consente la limitazione solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. La qualificazione della fotografia come documento, e non come corrispondenza, è errata: anche i messaggi conservati nella memoria del dispositivo restano comunicazioni riservate, non mere res documentali. Ne consegue che l’acquisizione di tali contenuti da parte della polizia giudiziaria, di propria iniziativa e in assenza di decreto del pubblico ministero, è affetta da inutilizzabilità patologica. La nullità della perquisizione non si trasmette al sequestro delle cose rinvenute, né ne determina l’inutilizzabilità a fini di prova, poiché la disciplina della nullità derivata non opera per gli atti di raccolta della prova.

Il Fatto

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Roma respingeva l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza che aveva applicato la custodia in carcere per il reato di rapina aggravata. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi.

Con il primo si eccepiva la violazione dell’art. 191 cod. proc. pen.: le dichiarazioni del coindagato sarebbero inutilizzabili e, di riflesso, non sarebbe utilizzabile la fotografia che questi aveva mostrato agli operanti, tratta da una chat contenuta nel suo telefono. Con il secondo motivo si contestava la legittimità delle perquisizioni e dei sequestri, per il mancato rispetto degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., deducendo l’estensione del vizio al sequestro e la carenza di motivazione sulla natura di corpo del reato del telefono.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte richiama la Corte cost. n. 170 del 2023, che ha ricondotto lo scambio di messaggi elettronici alla nozione di corrispondenza, comprensiva di ogni comunicazione di pensiero tra persone determinate attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza. La garanzia costituzionale prescinde dal mezzo tecnico e si apre alle nuove forme di comunicazione riservata.

La Consulta ha chiarito che costituiscono corrispondenza anche i messaggi conservati nell’archivio del dispositivo: degradare la comunicazione a mero documento quando non è più in itinere finirebbe per azzerare la tutela rispetto alla messaggistica istantanea. Nello stesso senso la giurisprudenza europea, che ha ricondotto all’art. 8 CEDU i messaggi informatici nella loro dimensione statica.

In linea con tali indicazioni, la Corte richiama la Sez. VI n. 39548 del 2024, che ha ritenuto affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi acquisiti mediante schermate eseguite dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, e la Sez. VI n. 1269 del 2024, che ha escluso la possibilità di recuperare tali contenuti quale prova atipica.

Il Collegio censura pertanto l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui le foto sarebbero documenti e non corrispondenza. Nel caso concreto la foto era stata mostrata dal coindagato, le cui dichiarazioni erano pacificamente inutilizzabili. La Corte ritiene tuttavia che tale inutilizzabilità non incrini il quadro indiziario, fondato su altri elementi: il possesso del telefono della vittima e la sovrapponibilità delle immagini.

Sul secondo motivo la Corte riafferma che la nullità della perquisizione non si trasmette al sequestro, né determina l’inutilizzabilità delle cose rinvenute. La nullità derivata, disciplinata dall’art. 185 cod. proc. pen., postula una progressione procedimentale che non opera per gli atti di raccolta della prova. Nel caso di specie il vizio era stato dedotto in modo cumulativo e generico, e il verbale di sequestro non è distinguibile dal sequestro fisico. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *