Furto consumato quando l’agente consegue l’autonoma disponibilità della refurtiva (Cass. pen. Sez. VII n. 33344 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio distintivo tra furto consumato e tentativo risiede nella circostanza che l’agente consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Integra pertanto il reato nella forma consumata la condotta di chi, dopo essersi impossessato del bene, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, poiché l’intervento della forza pubblica è successivo all’impossessamento. La diversa ipotesi del furto commesso in supermercati con monitoraggio continuo, oggetto di Sezioni Unite n. 52117 del 2014, non è applicabile a fattispecie difforme. Il giudizio di comparazione tra circostanze, infine, è sindacabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 27.03.2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato, contestato per essersi impossessato, in concorso con persona ignota, di circa 1.500 giunti metallici del valore di circa 6.000 euro.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la manifesta illogicità della motivazione, per la mancata derubricazione del fatto nell’ipotesi autonoma del delitto tentato, e il difetto di motivazione sul diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, affrontando separatamente i due motivi.
Sul primo, la Corte ha ribadito che il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’agente consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Nel caso concreto, il ricorrente aveva già caricato sul furgone i secchi contenenti i giunti, acquisendo un’autonoma signoria sui beni; l’intervento della polizia giudiziaria era avvenuto in momento successivo all’impossessamento, quando l’imputato si era già dato alla fuga. La Corte territoriale ha dunque correttamente applicato il costante orientamento di legittimità espresso da Sez. V n. 26749 del 2016, secondo cui il reato è consumato anche quando l’agente, impossessatosi del bene, venga inseguito e bloccato dagli operanti che lo avevano osservato a distanza.
La giurisprudenza richiamata dalla difesa, ossia Cass. Sez. Un. n. 52117 del 2014, è stata ritenuta riferibile alla diversa ipotesi del furto commesso all’interno di supermercati con monitoraggio continuo, non applicabile alla fattispecie in esame.
Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, secondo il principio di Sez. II n. 31543 del 2017. In tema di concorso di circostanze, il giudizio risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale dell’art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell’equivalenza anziché della prevalenza, ritenendola più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata, come affermato da Sez. II n. 31531 del 2017. Nel caso di specie la Corte di merito aveva giustificato il diniego della prevalenza evidenziando la perseveranza nell’illecito, desunta da un precedente penale specifico.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo Corte cost. n. 186 del 2000. Il ricorso è stato giudicato in camera di consiglio, con sentenza impugnata confermata nella sua interezza.
Nota della Redazione
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