Prescrizione maltrattamenti e divieto retroattivo del raddoppio dei termini (Cass. pen. Sez. III n. 33647 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della natura sostanziale dell’istituto della prescrizione impone di applicare il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 2 cod. pen. anche alle norme che modificano i termini prescrizionali. Ne consegue che il raddoppio del termine ordinario di prescrizione del reato di maltrattamenti in famiglia, introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. a), legge 1 ottobre 2012, n. 172, non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, perché comporta un trattamento deteriore per l’imputato. Il termine prescrizionale dei fatti commessi nel luglio 2012 resta pertanto quello di sette anni e sei mesi, già maturato alla data del 2 aprile 2020. È ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.
Il Fatto
La sentenza di primo grado aveva condannato l’imputato alla pena di dieci anni di reclusione, con pene accessorie, per violenza sessuale continuata ai danni di una minore di dieci anni e per maltrattamenti in danno di due minori. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 dicembre 2024, aveva confermato la decisione.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, tra cui quello relativo alla mancata dichiarazione della prescrizione del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., che assumeva maturata nel luglio 2024. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, con cui la difesa denunciava un vizio di motivazione sull’attendibilità della persona offesa e un correlato vizio di violazione di legge, sono dichiarati manifestamente infondati. La Corte ricorda che, nei reati sessuali commessi ai danni di minori in tenera età, il giudice può fondare il convincimento anche sulle sole dichiarazioni della persona offesa, purché la loro attendibilità sia oggetto di vaglio positivo, senza necessità dei riscontri esterni richiesti dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
L’esame della credibilità deve però essere onnicomprensivo: occorre considerare l’attitudine a testimoniare, la capacità di recepire, ricordare e raccordare gli avvenimenti, il contesto familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute. Particolare attenzione va riservata ai fenomeni di suggestione, di contagio dichiarativo e di usura della fonte. La Corte di appello, ad avviso del Collegio, ha considerato tutti questi fattori, valorizzando la genuinità delle prime dichiarazioni, la coerenza di quelle rese in incidente probatorio e gli elementi di riscontro offerti dai testi, dagli educatori e dagli specialisti che raccolsero le dichiarazioni dei minori.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti il diniego dell’attenuante della minore gravità, il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono parimenti respinti. Il diniego dell’attenuante speciale è stato giustificato con la tenera età della vittima, la reiterazione delle violenze e le conseguenze gravemente pregiudizievoli per l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della minore; nella valutazione globale del fatto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è sufficiente la presenza di un solo elemento di conclamata gravità. Quanto alla pena, la determinazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi di segno positivo.
Il quinto motivo è invece fondato. La Corte richiama Sezioni Unite n. 12602 del 2015, Ricci, che ammette il ricorso con cui si deduce la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata. La sentenza di appello non aveva esaminato la questione: il reato di maltrattamenti, contestato come commesso fino al luglio 2012, è anteriore all’entrata in vigore dell’art. 4, comma 1, lett. a), legge n. 172/2012, che ha raddoppiato il termine ordinario di prescrizione per l’art. 572 cod. pen. Poiché la prescrizione ha natura sostanziale, tale disposizione non può essere applicata retroattivamente in danno dell’imputato.
Il termine massimo è dunque di sette anni e sei mesi e risulta maturato, anche considerando sospensioni per complessivi 91 giorni, il 2 aprile 2020. Non emergendo elementi idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato né l’incontrovertibile insussistenza del fatto, la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al capo 2), con rideterminazione della pena in nove anni di reclusione per il residuo reato, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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