Divieto prefettizio non impugnato rende inammissibile ricorso su revoca porto d’armi (TAR Lombardia n. 3811 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione di armi e munizioni e il provvedimento del Questore di revoca della licenza di porto d’armi sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria. L’autorizzazione alla detenzione costituisce presupposto della licenza di porto d’armi, sicché il venir meno della prima comporta l’insussistenza dei presupposti della seconda e il Questore non può che revocare la licenza, quale conseguenza naturale e praticamente vincolata. Ne deriva che il decreto prefettizio non impugnato, in quanto efficace, rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso la revoca questorile, risultando privo di utilità ottenere l’annullamento di un atto che l’amministrazione, in sede di riesercizio, è comunque vincolata ad adottare nuovamente.
Il Fatto
La ricorrente esercitava lo sport del tiro a volo in virtù di una licenza di porto d’armi rilasciata dalla Questura nel 2016. Nel corso della separazione coniugale il marito presentava denuncia per i fatti di cui all’art. 572 cod. pen., poi rimessa con accettazione della controparte. La Prefettura adottava quindi un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni, sul rilievo che l’istante non desse affidamento nell’uso corretto delle armi.
In conseguenza di tale divieto, la Questura revocava la licenza di porto di fucile ai sensi dell’art. 11, comma 3, r.d. n. 773/1931, qualificando la misura come atto dovuto. La ricorrente proponeva ricorso gerarchico, valorizzando la sopravvenuta remissione della querela; la Prefettura lo respingeva richiamando l’art. 43 del r.d. n. 773/1931. Contro il rigetto è stato proposto il ricorso al TAR, affidato a un’unica doglianza di carenza di motivazione e di istruttoria, per non essere state valutate l’attualità e concretezza del pericolo di abuso, l’assenza di precedenti penali e la strumentalità della denuncia alla separazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare, dando atto alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità per carenza di interesse a seguito del decreto prefettizio di divieto di detenzione delle armi e munizioni, non impugnato. La questione viene quindi esaminata d’ufficio e assorbe ogni altro profilo.
Gli elementi posti a base del divieto prefettizio sono sostanzialmente identici a quelli che sorreggono la revoca questorile. Il decreto non risulta gravato né con il ricorso gerarchico né nel giudizio. Su questo punto il TAR richiama l’orientamento secondo cui tra il decreto del Prefetto ex art. 39 T.U.L.P.S. e il diniego o la revoca questorile ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. corre un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria.
Ne consegue che, a fronte del sopravvenuto provvedimento di divieto di detenzione, non gravato e quindi efficace, il Questore non potrebbe che revocare la licenza di porto di fucile, quale conseguenza naturale e praticamente vincolata. L’autorizzazione alla detenzione di armi è presupposto necessario della licenza di porto d’armi: il venir meno della prima comporta l’insussistenza dei presupposti per ottenere la seconda, non essendo ammissibile che un soggetto possa continuare a portare, ed eventualmente usare, armi che per esplicito provvedimento non può neppure detenere (TAR Milano, sez. I, 23 settembre 2024, n. 2450).
La conclusione è duplice. Sul piano sostanziale, l’efficacia del divieto di detenzione impedisce il rilascio della licenza di porto di fucile. Sul piano processuale, essa rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro la revoca: l’annullamento di un atto che l’amministrazione sarebbe comunque vincolata a reiterare non arreca alcuna utilità al ricorrente. Resta ferma la possibilità di compulsare l’amministrazione, al ricorrere dei presupposti di legge, al ritiro del provvedimento presupposto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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