Attendibilità della persona offesa e doppia conforme nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. III n. 34180 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della credibilità e dell’attendibilità della persona offesa dal reato, costituitasi parte civile, è questione di fatto che trova la sua chiave di lettura nel compendio motivazionale del giudice di merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente sia incorso in manifeste contraddizioni. Quando la persona offesa si sia costituita parte civile, il vaglio di attendibilità deve essere più penetrante e rigoroso di quello riservato a qualsiasi testimone, ma le sue dichiarazioni possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, previa verifica motivata della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, oltre ad essere intrinsecamente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, non potendo la Corte sconfinare nel merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, aveva ridotto la pena inflitta al ricorrente per i delitti di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni aggravate commessi in danno della moglie, confermando nel resto la pronunzia di primo grado.
Avverso tale decisione la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, incentrati essenzialmente sulla mancata valutazione di attendibilità della persona offesa, sulla violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, sulla asserita mancata correlazione tra accusa e sentenza quanto al capo relativo ai maltrattamenti e sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto ai motivi sulla attendibilità della persona offesa, trattati congiuntamente, la Corte ha ribadito che la relativa valutazione rappresenta una questione di fatto non sindacabile in legittimità, salvo manifeste contraddizioni, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 41461 del 2012 e di Sez. IV n. 10153 del 2020.
I giudici di merito avevano analizzato in modo diffuso la credibilità della vittima, le circostanze di emersione dei fatti, le dinamiche psicologiche e l’assenza di intenti calunniatori. Secondo la Corte, non è richiesta la parcellizzata confutazione di ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente una ricostruzione complessiva che ne comporti la reiezione implicita, come affermato da Sez. V n. 1666 del 2014.
La Corte ha inoltre valorizzato il principio secondo cui la natura progressiva delle dichiarazioni della vittima vulnerabile non ne determina di per sé l’inattendibilità, richiamando Sez. III n. 6710 del 2021. Ha poi osservato che nella fattispecie ricorre la doppia conforme, con la conseguenza che le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale (Sez. II n. 37295 del 2019).
Il motivo sulla violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio è stato ritenuto inammissibile perché volto a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, non potendo il giudice di legittimità rivalutare nel merito le alternative ricostruzioni già disaminate dal giudice di appello. Il secondo motivo, relativo alla asserita mancata correlazione tra accusa e sentenza, è stato dichiarato inammissibile perché non proposto con il gravame, con conseguente interruzione della catena devolutiva.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha escluso la contraddittorietà della motivazione sulle attenuanti generiche non concesse nella massima estensione e ha confermato il diniego della attenuante di minore gravità di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., avendo la corte territoriale fornito risposte adeguate. All’inammissibilità ha fatto seguito la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché la rifusione delle spese delle parti civili ammesse al patrocinio statuale.
Nota della Redazione
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