Differimento pena per gravi condizioni di salute: obbligo di motivazione tecnica (Cass. pen. Sez. I n. 35180 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice chiamato a decidere sull’istanza di differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica o psichica deve effettuare un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e le condizioni di salute del condannato, verificando la compatibilità di queste ultime con le finalità rieducative della pena e il senso di umanità della stessa. In presenza di dati tecnici che attestino l’incompatibilità con il regime carcerario, il diniego non può fondarsi su valutazioni assertive: occorre indicare ragioni obiettive per discostarsi dalle conclusioni della perizia medico-legale. L’ordinanza che privilegi il giudizio dei sanitari carcerari senza spiegare perché, e che ometta di considerare il rischio di aggravamento del quadro clinico, è carente di motivazione.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen., deducendo gravi condizioni di salute. Il Tribunale di sorveglianza di Messina, quale giudice del rinvio dopo due precedenti annullamenti, rigettava la domanda. Il giudice osservava che le relazioni dei medici della struttura carceraria attestavano condizioni «non incompatibili con il carcere» e che non risultavano acuzie; rilevava, inoltre, l’indisponibilità di una struttura CTA e l’inadeguatezza di tale collocamento.
Il condannato ricorreva per cassazione, denunciando l’inosservanza degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen. e i vizi della motivazione. Lamentava che il Tribunale avesse aderito al giudizio dei sanitari carcerari trascurando le conclusioni della perizia del Tribunale, che parlava di «labile compatibilità» e richiamava il precedente tentativo di suicidio. Deduceva, altresì, l’omessa motivazione sulla richiesta di rinvio per consentire l’inserimento in una CTA. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto. La possibilità di ammettere il condannato alla detenzione domiciliare in luogo della sospensione dell’esecuzione, afferma il Collegio, presuppone che la malattia sia grave, tale da porre in pericolo la vita o da esigere un trattamento non facilmente attuabile in carcere. È necessario un bilanciamento tra l’interesse del condannato a essere curato e le esigenze di sicurezza collettiva, nel rispetto dei principi costituzionali della conformità della pena al senso di umanità e della sua funzione rieducativa. L’art. 147, ultimo comma, cod. pen. impedisce il differimento in presenza del concreto pericolo di commissione di delitti.
Il giudice deve quindi valutare se le condizioni di salute siano compatibili con la finalità rieducativa della pena e con la concreta prospettiva di reinserimento sociale. In presenza di documentazione clinica che attesti l’incompatibilità con il regime carcerario, il diniego deve basarsi su dati tecnici concreti, disponendo gli accertamenti necessari e, occorrendo, nominando un perito. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 37345 del 2015 e le Sez. I n. 37062 del 2018, n. 39798 del 2019, n. 53166 del 2018, n. 37086 del 2023, che impongono di comparare durata della pena, età e pericolosità sociale del condannato.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che la motivazione impugnata non esprime una logica applicazione dei principi richiamati e replica i vizi già sanzionati nei precedenti annullamenti. A fronte di una conclamata grave patologia psichiatrica e dell’esito della perizia, che attesta una «labile compatibilità», suggerisce il ricovero in CTA e segnala il rischio di aggravamento in un soggetto che aveva già tentato il suicidio, il Tribunale ha omesso di indicare ragioni obiettive per preferire la conclusione dei sanitari carcerari rispetto a quella del perito, nonostante il livello squisitamente tecnico dell’indagine medico-legale.
Il giudice ha concentrato il diniego sull’inadeguatezza o indisponibilità della struttura CTA e ha svolto una valutazione parziale della pericolosità del condannato, richiamando genericamente procedimenti disciplinari. Il percorso argomentativo risulta perciò inadeguato rispetto alla conclusione raggiunta e trascura il nodo centrale: le condizioni di salute e le conseguenze derivabili dal mantenimento del regime detentivo. Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo esame del bilanciamento tra esigenze retributive e special-preventive e istanze umanitarie.
Nota della Redazione
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