Codetenzione di arma clandestina e concorso nella ricettazione (Cass. pen. Sez. I n. 35891 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra concorso nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell’abitazione che condivide con il proprietario, nulla faccia per rimuovere la situazione antigiuridica, volontariamente consentendo il prosieguo della custodia e non attivandosi per far cessare il rapporto instaurato, manifestando così una consapevole e volontaria condivisione di condotta con il detentore. Ai fini del concorso in detenzione o porto illegale di armi è necessario che ciascun compartecipe abbia la disponibilità materiale dell’arma e si trovi in una situazione di fatto tale da poterne disporre in qualsiasi momento. Il possesso di arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola, essendo finalizzata a impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento e la consapevolezza della provenienza illecita. La condotta materialmente eccedente quella del semplice favoreggiatore esclude la riqualificazione ai sensi dell’art. 378 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 12 dicembre 2024, riformava parzialmente la decisione resa in giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, riducendo la pena inflitta all’imputata per un errore di calcolo nel computo dell’aumento per la recidiva e confermando nel resto la condanna. All’imputata erano ascritti, in concorso con un congiunto, i delitti di detenzione e porto di arma clandestina e di ricettazione (capo A) e i reati di resistenza e lesioni a pubblici ufficiali (capo B).
L’arma, una pistola con matricola abrasa e caricatore inserito, era stata rinvenuta addosso al congiunto subito dopo l’uscita dall’abitazione condivisa con l’imputata. Quest’ultima, alla vista dei militari intenti al controllo, si era diretta verso il congiunto, aveva inveito contro gli operanti e si era impossessata dell’arma, opponendosi poi con violenza e minaccia. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, muovendo dal principio per cui integra concorso nella detenzione illecita di armi la condotta di chi, consapevole della presenza delle armi nell’abitazione condivisa con il proprietario, non si attivi per rimuovere la situazione antigiuridica, accettando una situazione di fatto tale da poter disporre autonomamente delle armi in qualsiasi momento. Nel caso concreto, non risulta illogica la trama argomentativa dei giudici di merito, che hanno desunto la piena consapevolezza e la codetenzione dell’arma dal complessivo comportamento dell’imputata.
La Corte ha valorizzato la lettura congiunta delle due sentenze conformi, rilevando che l’imputata, appresa la presenza della pistola in occasione del controllo, si era diretta verso il congiunto scavalcando un muretto, aveva ignorato l’ordine di fermarsi, aveva spintonato i militari e aveva estratto a colpo sicuro l’arma avvolta in un panno dalla tasca del giubbotto, tentando di allontanarsi. Tali condotte sono state considerate univocamente sintomatiche non del mero impossessamento postumo, ma del consapevole recupero della disponibilità dell’arma, dimostrando la pregressa codetenzione.
Quanto alla qualificazione, la Corte ha escluso la riqualificazione nel favoreggiamento personale di cui all’art. 378 cod. pen.: la condotta accertata è risultata oggettivamente eccedente il comportamento del favoreggiatore, che si concreta soltanto al di fuori del concorso nella commissione del delitto.
Sul concorso nella ricettazione, la Corte ha ribadito che il possesso di arma clandestina integra di per sé la prova del delitto, poiché l’abrasione della matricola dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento e la consapevolezza della provenienza illecita, richiamando il consolidato orientamento di legittimità. Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha confermato la legittimità del richiamo alla doppia conforme e la sufficienza della motivazione sulla dosimetria, non necessitando specifica motivazione la pena irrogata al di sotto della media edittale.
Infine, la Corte ha disatteso i motivi sulla recidiva reiterata e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando il principio secondo cui il riconoscimento delle attenuanti rientra in un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, motivato nei limiti atti a far emergere la valutazione sull’adeguamento della pena. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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