Inammissibilità del ricorso per mera contestazione della valutazione probatoria (Cass. pen. Sez. VII n. 37125 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né saggiare la tenuta logica della motivazione impugnata mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. I motivi che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone l’illogicità sulla scorta di una diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti, prospettano un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova e sono perciò inammissibili. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; l’onere argomentativo è assolto con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-quater, cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto la pronuncia di condanna per rapina aggravata di cui agli artt. 61, comma 1, n. 5, 628, commi 1 e 3 n. 3-bis e 4, cod. pen.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. per il rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza; i vizi di motivazione sul riconoscimento dell’imputato; l’erronea valenza attribuita all’assenza di impronte papillari e all’inconcludenza del DNA; la determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, concernente il mancato differimento dell’udienza per la dedotta complessità della causa. Il motivo è manifestamente infondato: non ricorreva alcuna delle condizioni previste dalla legge processuale per il differimento, non essendosi verificato un difetto di assistenza dell’imputato, avendo il difensore comunque presentato le proprie conclusioni in un procedimento che ictu oculi appare tutt’altro che complesso.
Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, il Collegio richiama un principio consolidato e ne fa applicazione. I motivi che contestano la correttezza della motivazione sulla responsabilità, denunciandone l’illogicità sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti o di un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge. Sussiste, infatti, la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000.
I giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento sull’attribuibilità dell’azione delittuosa al ricorrente, valorizzando una serie di elementi idonei a superare quelli difensivi e di segno contrario, e hanno debitamente esaminato la questione della mancata individuazione delle impronte papillari e di quantitativi utili di DNA.
Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha spiegato con motivazione congrua e logica le ragioni che, salvo quanto consegue all’esclusione di una delle aggravanti contestate, non consentono una rideterminazione in melius dell’ulteriore trattamento sanzionatorio. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., e nella specie l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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