Reddito di cittadinanza: detenzione non esclude il dolo specifico (Cass. pen. Sez. III n. 37686 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, risponde del delitto di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il beneficiario che ometta di comunicare all’I.N.P.S. le informazioni rilevanti ai fini della revoca del beneficio. Lo stato di detenzione sopravvenuto non integra causa di esclusione dell’elemento soggettivo: il condannato conserva i propri diritti e può adempiere tramite l’Ufficio Matricola o un delegato. L’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepire l’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti, si risolve in errore su legge penale e non esclude il dolo.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con pronuncia del 7 gennaio 2025, confermava la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di omessa comunicazione all’I.N.P.S. delle informazioni dovute ai fini della revoca del reddito di cittadinanza. Beneficiario del sussidio, aveva omesso di segnalare che nei suoi confronti era divenuta definitiva una sentenza di condanna alla reclusione, seguita dall’esecuzione con traduzione in carcere. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato.

Il ricorrente sosteneva di essere stato di fatto impossibilitato ad assolvere all’onere comunicativo, perché raggiunto da condanna definitiva e ristretto in carcere. Contestava inoltre la genericità del riferimento normativo alle «altre informazioni dovute», ritenuto lesivo dei principi di determinatezza e tassatività e idoneo a incidere sul dolo specifico.

La Motivazione della Corte

La Sezione III ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il collegio ha osservato che la Corte territoriale aveva escluso, con motivazione immune da vizi logici e giuridicamente corretta, che lo stato di detenzione potesse incidere sull’elemento soggettivo del delitto. La Corte di appello aveva richiamato quanto già affermato in primo grado: la comunicazione poteva essere effettuata tramite l’Ufficio Matricola o un proprio familiare, e la parte aveva comunque a disposizione l’arco di tempo intercorso tra l’irrevocabilità della sentenza e l’ordine di esecuzione.

Su questo punto la Corte di cassazione ha precisato che la parte non è privata dei propri diritti e delle proprie facoltà una volta tratta in arresto, potendo procedere alle comunicazioni di cui è onerata per il tramite dell’Ufficio Matricola o di un delegato. Rileva, in particolare, che nel caso esaminato lo stato di detenzione trovava titolo in una sentenza di condanna eseguita dopo circa due mesi dalla sua irrevocabilità, arco temporale che lasciava alla parte il tempo di procedere alla comunicazione.

Quanto alla dedotta genericità della formula normativa, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Il riferimento alle «altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio» non priva di determinatezza la norma né incide sul dolo specifico. La condotta contestata — chi, già beneficiario, continua a percepire il reddito omettendo le comunicazioni dovute — è stata ricondotta, per identità di ratio, all’ipotesi di chi richiede il beneficio. In entrambi i casi l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepire l’erogazione, in difetto dei requisiti, si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo, perché la disposizione integra il precetto penale.

La Corte ha richiamato sul punto Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413 – 01, secondo cui, in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’errore sui requisiti non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo edittale ex art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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