Ricettazione e falso documentale non assorbibili nel tentativo di truffa (Cass. pen. Sez. II n. 37835 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la condotta di chi, dopo essersi procurato un assegno di provenienza delittuosa, predisponga un documento falso e apra un conto corrente postale per monetizzarlo integra il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. e non è riqualificabile nel solo tentativo di truffa. Lo stratagemma finalizzato a carpire la buona fede dell’impiegato è autonomo rispetto alla ricezione del titolo, che presenta un proprio disvalore e un diverso tempus commissi delicti. Il rapporto teleologico tra i due illeciti non esclude il concorso e integra la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. La diversa qualificazione prospettata in sede di legittimità mediante una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile se fondata su ipotesi indimostrate e non su elementi desunti dagli atti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14.03.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 497-bis e 648 cod. pen. La vicenda riguarda l’apertura di un conto postale tramite un documento di identità falso e il tentativo di incassare un assegno di provenienza delittuosa.
La difesa ha impugnato la decisione con tre motivi, deducendo la mancata riqualificazione del fatto in furto, l’omessa riqualificazione nel tentativo di truffa e il vizio di motivazione sulla recidiva. Il ricorso è stato assegnato alla Seconda Sezione penale.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è inammissibile. La difesa prospetta una diversa qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che l’imputato fosse autore del furto dell’assegno e non solo della sua ricezione. Rileva il Collegio che a sostegno di tale tesi non viene dedotto alcun elemento probatorio, ma una mera ipotesi indimostrata, non desunta dai dati acquisiti al processo.
La circostanza che l’imputato abbia aperto un conto postale poco prima del tentativo di negoziazione non prova che egli si sia procurato il titolo. Non risulta accertato quando l’assegno sia stato spedito dalla società assicuratrice al beneficiario e la stessa società, non essendo il titolo pervenuto, ha poi indennizzato il destinatario con bonifico.
Il secondo motivo è infondato. La predisposizione del documento falso e l’apertura del conto costituiscono attività truffaldina, ma restano autonome rispetto alla ricezione del titolo di provenienza delittuosa. Quest’ultima presenta un proprio disvalore e un distinto tempus commissi delicti. Il rapporto teleologico tra i due illeciti non ne esclude il concorso e integra l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.
Il terzo motivo, in tema di recidiva, è infondato. La Corte territoriale ha valorizzato i plurimi elementi di disvalore — l’artificiosità della condotta, l’importo dell’assegno, la scaltrezza dimostrata — non solo ai fini del trattamento sanzionatorio, ma anche del giudizio prognostico richiesto per l’applicazione della circostanza ad effetto speciale, ritenendoli espressivi di una più marcata pericolosità.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.