Calcolo pena del delitto tentato aggravato e improcedibilità per difetto di querela (Cass. pen. Sez. II n. 39764 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto circostanziato tentato la determinazione della pena deve essere operata individuando preliminarmente la cornice edittale del reato consumato, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta, e solo successivamente applicando su tale cornice la riduzione prevista dall’art. 56 cod. pen., secondo il metodo diretto o bifasico, con obbligo di motivazione sulla scelta. Le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione e con una aggravante privilegiata vanno previamente sottoposte al bilanciamento e, se ritenute equivalenti, si applica la pena del reato aggravato dalla circostanza privilegiata. In tema di successione di leggi, ove nel corso del giudizio sia introdotto il regime di procedibilità a querela e ne sia poi ripristinata la perseguibilità d’ufficio, trova applicazione la disciplina più favorevole al reo ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da un procedimento celebrato con rito abbreviato davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, che aveva affermato la penale responsabilità di alcuni imputati per una serie di delitti, tra cui tentata estorsione aggravata, violazione di domicilio e violenza privata aggravate, detenzione e porto di armi e furti aggravati.
La Corte di appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere per uno dei capi perché l’azione penale non doveva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità e rideterminava il trattamento sanzionatorio. Avverso tale pronuncia i difensori degli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, errori nel calcolo della pena e la sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta innanzitutto la questione relativa al calcolo della pena per il delitto tentato aggravato. Il collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui occorre individuare preliminarmente la cornice edittale del reato consumato, tenendo conto di tutte le aggravanti, per poi applicare la diminuente ex art. 56 cod. pen. Il metodo può essere diretto o bifasico, ma la riduzione deve rimanere contenuta tra un terzo e due terzi e la scelta va motivata.
Nel caso concreto la Corte di appello aveva applicato la riduzione per il tentativo sulla pena base, per poi aumentarla per la circostanza aggravante privilegiata di cui all’art. 416-bis1 cod. pen., sottraendo così tale aggravante alla riduzione. La Corte osserva che le aggravanti non privilegiate previste dall’art. 629, secondo comma, cod. pen. devono essere sottoposte al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., richiamando le Sezioni Unite n. 42414 del 2021 secondo cui le attenuanti che concorrono con aggravanti comparabili e con una aggravante privilegiata vanno previamente bilanciate.
Quanto al secondo profilo, la Corte affronta la successione di leggi in materia di procedibilità. Nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e la legge n. 60 del 2023, il delitto di violenza privata aggravato ex art. 416-bis1 cod. pen. era perseguibile a querela. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza e le Sezioni Unite n. 40150 del 2018, ribadisce la natura mista della querela e l’applicabilità dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio limitatamente al delitto di cui all’art. 610 cod. pen. per essere l’azione penale improcedibile per difetto di querela, e l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari limitatamente al trattamento sanzionatorio. I restanti motivi sono dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
Nota della Redazione
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