Inammissibile l’appello per difetto di specificità estrinseca dei motivi (Cass. pen. Sez. IV n. 33988 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., l’appello è inammissibile quando, per ogni richiesta, non siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici riferiti alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato. L’onere di specificità estrinseca implica una correlazione effettiva tra la censura e la motivazione gravata ed è tanto più intenso quanto più analitica sia la giustificazione offerta dal primo giudice. Non basta riproporre la tesi disattesa né contrapporre affermazioni assertive, occorrendo individuare l’errore della motivazione e sviluppare argomenti idonei a porne in discussione la premessa fattuale o giuridica. La declaratoria di inammissibilità per aspecificità non equivale a un giudizio di infondatezza nel merito, ma presuppone la verifica del difetto del requisito necessario perché si instauri validamente il giudizio di appello. Quanto all’art. 598-bis cod. proc. pen., le nullità a regime intermedio non possono essere fatte valere da chi non abbia interesse all’osservanza della disposizione e richiedono la prospettazione di un pregiudizio effettivo al contraddittorio.

Il Fatto

Il Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato due imputati colpevoli del delitto di tentato furto aggravato di un’autovettura in concorso, ritenendo la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e applicando la diminuente per il rito. Il giudice aveva inoltre revocato, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena in precedenza concesso.

Uno degli imputati proponeva appello con quattro motivi, deducendo la nullità del giudizio per violazione del termine di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., il difetto di valida querela, l’attenuante del danno di speciale tenuità e l’illegittimità della revoca del beneficio. La Corte di appello dichiarava inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità dei motivi. Avverso tale pronuncia il condannato ricorreva per cassazione con due motivi, lamentando la confusione tra aspecificità e infondatezza e la tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Il primo motivo muoveva da una rappresentazione non corrispondente al contenuto effettivo dell’atto di appello e non si confrontava con la ragione della decisione impugnata. L’atto di gravame, in larga parte, si limitava a reiterare le deduzioni già prospettate, senza misurarsi con i passaggi decisivi della motivazione e senza indicare le ragioni per le quali essi sarebbero stati erronei.

La Corte ha precisato che la verifica della correlazione estrinseca richiede necessariamente il raffronto tra il motivo e la motivazione gravata. La circostanza che il giudice di appello abbia illustrato con linearità e logica deduttiva le ragioni dell’aspecificità di ciascuna doglianza non equivale a un esame del merito: l’inammissibilità ha riguardato l’assenza di una critica puntuale, non la mera debolezza della tesi difensiva.

Sul primo motivo di appello, relativo alle notificazioni, il ricorrente non aveva contestato l’efficacia del decreto di irreperibilità, la ritualità della prima notificazione né la premessa normativa secondo cui la sopravvenuta reperibilità non impone la rinnovazione di un avviso già validamente notificato. Sul secondo, il gravame insisteva sulla denominazione formale di “denuncia” senza confrontarsi con gli ulteriori indici valorizzati dal giudice, né con il principio per cui, nel furto, è persona offesa anche chi abbia sul bene una relazione di fatto qualificata.

Quanto al secondo motivo di ricorso, l’art. 598-bis cod. proc. pen. prevede che fino a quindici giorni prima dell’udienza il Procuratore generale presenti le richieste e le parti possano depositare memorie, mentre le memorie di replica possono essere presentate fino a cinque giorni prima. La difesa, ricevute le conclusioni il 24 marzo 2025, aveva tempo utile per depositare una memoria sino al termine del 28 marzo 2025. Il ricorrente non ha chiarito quale specifico e concreto pregiudizio sia derivato dalla comunicazione, né quali argomenti non abbiano potuto ricevere replica.

La Corte ha quindi escluso che lo scostamento dalla scansione temporale astratta configuri una nullità, richiedendo le nullità a regime intermedio la prospettazione di un pregiudizio effettivo. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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