Presunzione assoluta di custodia in carcere per l’associato anche nelle mafie straniere (Cass. pen. Sez. II n. 34111 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone per l’indagato o imputato del delitto di associazione di tipo mafioso una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. La presunzione di adeguatezza esclusiva della misura carceraria non è incompatibile con gli artt. 3, 13 e 27 Cost. e opera anche con riguardo alle organizzazioni criminali straniere, perché la distinzione tra mafie storiche e nuove mafie non intacca la connotazione del vincolo associativo desumibile dall’art. 416-bis cod. pen. Il tempo silente trascorso in custodia non incide di per sé sulla presunzione e rileva solo se il giudice abbia omesso ogni apprezzamento su di esso, ove si tratti di un arco temporale rilevante e privo di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità.
Il Fatto
I ricorrenti, destinatari di misure custodiali per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., proponevano istanze di revoca o sostituzione delle misure. La Corte di appello di Bologna le rigettava con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio del 15 maggio 2026. Avverso tale provvedimento gli indagati proponevano appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.; il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 15 maggio 2026, rigettava gli appelli riuniti.
Contro il provvedimento del Tribunale i difensori proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in punto di persistenza delle esigenze cautelari, di proporzionalità della misura rispetto al presofferto e di rilevanza del tempo trascorso in regime custodiale. Un ricorso prospettava inoltre questione di legittimità costituzionale della presunzione assoluta riferita alle organizzazioni mafiose straniere.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Dopo la riforma del 2015, per l’indiziato di associazione mafiosa la legge prevede una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere. La Corte richiama le pronunce di legittimità che confermano tale assetto.
Sul versante costituzionale, il Collegio ricorda che la disposizione è stata sottoposta a plurimi interventi della Corte costituzionale, che ne hanno sempre confermato la compatibilità con la Carta. Il Giudice delle leggi ha valorizzato la specificità del vincolo mafioso: adesione permanente, organizzazione gerarchica, rete di collegamenti, radicamento territoriale e capacità diffusiva dei risultati illeciti. Tale vincolo permane anche nelle vicende personali dell’associato e alimenta la pericolosità. Anche la diversa gravità delle condotte individuali incide sulla pena, non sulle esigenze cautelari, perché pure la semplice partecipazione giustifica la presunzione.
Da queste premesse la Corte trae la conclusione che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. Una volta accertata la riconducibilità del fatto al paradigma dell’art. 416-bis cod. pen., la presunzione opera anche per le organizzazioni criminali straniere. La distinzione tra mafie storiche e nuove mafie non incide sulla connotazione del vincolo: per i sodalizi a matrice straniera occorre verificare la fama e il prestigio criminale autonomi, la capacità di intimidazione e l’assoggettamento omertoso sul territorio.
Quanto al tempo silente, la Corte rileva che, quando opera la presunzione, la motivazione del provvedimento cautelare deve dare conto non della ricorrenza delle esigenze cautelari, ma solo dell’apprezzamento di eventuali ragioni di esclusione, se evidenziate dalla parte o desumibili dagli atti. Nel caso concreto il Tribunale ha considerato il fattore temporale, escludendone l’incidenza in ragione del radicamento e della forza intimidatrice del sodalizio e dell’assenza di recesso associativo o di collaborazione. Correttamente, inoltre, non si è proceduto a valutare la proporzionalità in base al presofferto, restando assorbente il mancato superamento del regime presuntivo. Le ulteriori censure, compresa quella sulla futura liberazione anticipata, sono assorbite. I ricorsi sono rigettati e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Nota della Redazione
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