Sequestro preventivo e archiviazione dell’interposto non escludono la confiscabilità (Cass. pen. Sez. II n. 34259 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis cod. pen. è fattispecie a forma libera, non reato plurisoggettivo improprio: l’interposto risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., sicché la sua assoluzione o l’archiviazione in un separato giudizio non esclude di per sé la confiscabilità dei beni a lui formalmente riferiti. Il sequestro preventivo di partecipazioni societarie totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda, compreso il conto corrente della società, quando questa sia riconducibile all’indagato. In sede di riesame, il controllo di legittimità sulla motivazione è ammesso solo per vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo inidoneo a esplicitare l’itinerario logico del giudice. Ai fini del periculum in mora, l’attualità delle esigenze cautelari non si confonde con l’attualità delle condotte criminose.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nell’ambito di un procedimento per trasferimento fraudolento di valori, applicava la misura degli arresti domiciliari a uno degli indagati e disponeva il sequestro preventivo dell’intero capitale sociale di una società, del saldo di conti correnti e delle partecipazioni in due società rumene, formalmente detenute da una s.r.l. di cui il ricorrente era legale rappresentante.
Chiesta la restituzione dei beni, il giudice rigettava l’istanza; il Tribunale del riesame confermava, osservando che l’archiviazione del reato ascritto al ricorrente a titolo di concorso non lo poneva automaticamente nella posizione di terzo estraneo, avendo egli contribuito oggettivamente alla realizzazione del reato. Proponeva quindi ricorso per cassazione il difensore dell’indagato.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta integralmente i ricorsi. Sul primo motivo richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 512-bis cod. pen. non configura un reato plurisoggettivo improprio: l’interposto che si renda fittiziamente titolare di beni per eludere misure ablatorie risponde a titolo di concorso, con la conseguenza che la sua assoluzione in un separato giudizio non produce effetti automatici sulla posizione dell’interponente (Sez. II n. 39774 del 2022). Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che l’archiviazione — richiesta per non aver commesso il fatto — non incidesse sulla sussistenza del reato, trattandosi di giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte richiama quindi il perimetro del ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il principio, enucleato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e sviluppato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008, è stato poi ribadito da numerose pronunce di sezione.
Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la catena societaria: le due centrali idroelettriche erano gestite tramite società controllate da una holding, il cui capitale era interamente detenuto dalla s.r.l. del ricorrente, che ha poi incorporato la controllante acquisendone tutto il patrimonio. Da tale ricostruzione deriva che il sequestro non poteva che riguardare anche il patrimonio delle società, compreso il conto corrente, bene riconducibile alla società. L’art. 20 del codice antimafia prevede peraltro che il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda.
Quanto al periculum in mora, la Corte rileva che il dissequestro avrebbe fatto tornare i beni nel possesso dell’indagato, con rischio di protrazione della condotta illecita. In tema di misure cautelari, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non vanno confuse con l’attualità delle condotte criminose: il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.