Riesame del sequestro: serve procura speciale al difensore della società (Cass. pen. Sez. I n. 34734 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indagato che cumuli in sé le qualità di legale rappresentante e di socio unico della società proprietaria dei beni sottoposti a sequestro preventivo non è legittimato a proporre in proprio la richiesta di riesame nell’interesse della persona giuridica. A tal fine è necessario il rilascio di una specifica procura speciale al difensore, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen. L’immedesimazione tra indagato e terzo titolare dei beni non è desumibile dalla sola veste rappresentativa, perché la legittimazione a impugnare spetta al soggetto cui l’art. 322 cod. proc. pen. attribuisce la titolarità dell’interesse sostanziale. Né l’interpretazione sostanzialistica del mandato difensivo supplisce al difetto del conferimento della procura. La declaratoria di inammissibilità del riesame per carenza di legittimazione preclude la caducazione del decreto di sequestro prospettata dal ricorrente.

Il Fatto

Il Tribunale, in funzione di Giudice del riesame, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen. dal legale rappresentante di una società avverso il decreto con cui il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo di un’area interna a un esercizio commerciale.

Il Tribunale ha rilevato che il difensore dell’indagato coincideva con il legale rappresentante della società titolare del bene, ma non rivestiva la qualità di procuratore speciale. Ha quindi escluso la legittimazione a impugnare nell’interesse della persona giuridica. Contro tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e sostenendo l’irrilevanza della distinzione tra indagato e terzo interessato dal sequestro.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che l’ordinanza impugnata ha applicato un principio ormai assurto a ius receptum nella giurisprudenza di legittimità. Il collegio dichiara di non ravvisare ragioni per discostarsene, non avendo il ricorrente addotto argomenti idonei a incrinarne la tenuta logico-sistematica né a evidenziarne profili di incompatibilità con il dato normativo.

Il principio viene ribadito in termini netti: l’indagato, quand’anche cumuli in sé le qualità di legale rappresentante e di socio unico della società proprietaria dei beni sequestrati, non è legittimato a proporre in proprio la richiesta di riesame nell’interesse della persona giuridica. A tal fine occorre il rilascio di una specifica procura speciale al difensore. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321-01, confermando l’orientamento consolidato.

La tesi difensiva dell’immedesimazione sostanziale tra indagato e soggetto che subisce il sequestro viene dunque respinta. La veste rappresentativa della società non basta a fondare la legittimazione: il difetto della procura speciale resta un presupposto indefettibile, non surrogabile da un’interpretazione che privilegi la sostanza sulla forma. Il Tribunale ha perciò correttamente dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in mancanza di tale requisito.

La Corte non si pronuncia sulla dedotta caducazione del decreto di sequestro, perché la declaratoria di inammissibilità assorbe ogni ulteriore profilo. Sul piano sanzionatorio, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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