Remissione tacita di querela e mancata comparizione della persona offesa (Cass. pen. Sez. II n. 41028 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il d.lgs. n. 150 del 2022 non ha abrogato le forme atipiche di remissione tacita della querela disciplinate dall’art. 152, comma 2, cod. pen., che resta pienamente vigente. L’incipit del comma 3 della medesima norma, introdotto dalla riforma, con l’avverbio “altresì” aggiunge ipotesi tipizzate di remissione tacita, senza escludere quelle innominate. Integra dunque remissione tacita la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito che l’assenza sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. L’inciso “ove presente” del novellato art. 554-bis, comma 4, cod. proc. pen. non impedisce al giudice di accertare la volontà rimessoria, ma gli vieta soltanto di disporre rinvii al solo fine di tale verifica. In tema di querela sporta dal legale rappresentante di una società, la presunzione di legittimazione a rimettere deriva dall’avvenuta presentazione della querela, salvo specifica contestazione della parte interessata.

Il Fatto

Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata, in quanto estinto per intervenuta remissione di querela. La persona offesa, una società di capitali, non era comparsa all’udienza per cui era stata citata con l’espresso avvertimento che la mancata presenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo violazione degli artt. 152 cod. pen. e 554-bis cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, dopo la riforma Cartabia non vi sarebbe più spazio per il meccanismo processuale utilizzato dal giudice, essendo le ipotesi di remissione tacita ormai tassative e non potendo la verifica prescindere dalla presenza del querelante.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso infondato. Il fulcro dell’argomentazione è testuale. Il d.lgs. n. 150 del 2022 non ha modificato l’art. 152, comma 2, cod. pen., che continua a disciplinare la remissione tacita come il compimento di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Su questa disposizione si fondava il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 31668 del 23.06.2016, che il Collegio intende confermare.

L’esegesi proposta dal ricorrente è respinta alla radice. L’incipit del nuovo comma 3 dell’art. 152 cod. pen., con l’avverbio “altresì”, dimostra che il legislatore ha voluto aggiungere forme tipizzate di remissione tacita, non sostituirle a quelle già esistenti al comma 2. La lettura opposta, oltre che contraria alla lettera, sarebbe irragionevole sul piano sistematico: la riforma ha ampliato i reati procedibili a querela in chiave deflattiva, e sarebbe illogico immaginare una contemporanea riduzione degli strumenti di definizione anticipata.

Quanto all’art. 554-bis, comma 4, cod. proc. pen., l’inciso “ove presente” va interpretato diversamente da come sostenuto dal ricorrente. Esso non impedisce ogni accertamento sulla volontà rimessoria, ma vieta al giudice di disporre rinvii al solo fine di verificare la volontà della persona offesa. Nulla impedisce, di conseguenza, di attribuire valore alla mancata comparizione ritualmente preavvertita.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la presunzione di legittimazione a rimettere la querela sporta dal legale rappresentante dell’ente discende dall’art. 337, comma 3, cod. proc. pen. e dalla qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni. Un onere di verifica in concreto sussiste solo in presenza di contestazione specifica della parte interessata, nel caso di specie neppure sollevata. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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