Molestie condominiali: reciprocanza e obbligo di motivare il concorso (Cass. pen. Sez. I n. 35162 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 cod. pen. non è configurabile quando le molestie siano state reciproche, ossia legate da un rapporto di immediatezza o da un nesso di interdipendenza, poiché in tal caso difetta il requisito della petulanza o altro biasimevole motivo. Il giudice di merito che, con formula astrattamente corretta, ometta di confrontare in concreto i singoli atti contestati con i provvedimenti e le iniziative asseritamente riconducibili alla condotta della persona offesa rende una motivazione carente su un elemento costitutivo della fattispecie. Il requisito della pubblicità del luogo è integrato anche quando solo uno dei due soggetti, agente o vittima, si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico, ed è tale lo spazio condominiale accessibile a una categoria di persone. In tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale può manifestarsi in forme atipiche, ma il giudice deve motivare sulla prova di una reale partecipazione e precisarne la forma, in rapporto di causalità efficiente con le condotte degli altri concorrenti.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Aosta, in sede di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna definito con rito abbreviato, condannava tre imputati alla pena di duecento euro di ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 e 660 cod. pen., commesso dal maggio 2023 e tuttora in corso ai danni di una vicina e dei suoi congiunti.
Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza della condotta per petulanza o altro biasimevole motivo e il mancato riconoscimento della reciprocità delle molestie, la modesta entità dei singoli atti, l’assenza di condotte in luogo pubblico o aperto al pubblico e il difetto di motivazione sul concorso di persone. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio in accoglimento dell’ultimo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione della contravvenzione, che tutela la tranquillità pubblica e può essere turbata da condotte moleste verso un singolo idonee a provocare reazioni lesive dell’ordine pubblico. L’elemento materiale è a forma libera e consiste in qualsiasi condotta che, interferendo nella vita privata e di relazione, sia oggettivamente idonea a molestare, purché realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico e connotata da petulanza o altro biasimevole motivo. Richiama sul punto la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 172 del 2014) e di legittimità.
Il motivo sulla modesta entità delle condotte è infondato. I ricorrenti male interpretano il ragionamento del giudice di merito, che ha distinto la lieve entità dei singoli atti dalla natura molesta della condotta desunta dalla continua ripetizione nel tempo e dalla obiettiva insidiosità. Il Collegio dà continuità all’orientamento secondo cui il reato può assumere forma abituale quando è proprio la reiterazione a creare il disturbo, con decorrenza della prescrizione dall’ultimo atto antigiuridico.
Infondato è anche il motivo sull’assenza di condotte in luogo pubblico o aperto al pubblico. La Corte ribadisce che è aperto al pubblico il luogo, anche privato, accessibile a un numero indeterminato di persone o a una categoria di persone con determinati requisiti, e che è sufficiente che almeno uno dei soggetti si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nel caso concreto alcuni luoghi condominiali erano accessibili a una categoria di persone, i clienti dell’officina, e sarebbe bastato un solo episodio in luogo aperto al pubblico.
Fondato è invece il motivo sull’insussistenza della condotta per petulanza o biasimevole motivo e sul mancato riconoscimento della reciprocità. Il giudice di merito ha premesso correttamente che il reato non è configurabile quando le molestie siano reciproche, ma in concreto ha omesso di confrontare i singoli atti contestati con il provvedimento del Tribunale di Aosta dell’11 novembre 2021, la querela del 4 maggio 2022, la richiesta di archiviazione del 23 settembre 2022, l’ordinanza di archiviazione del 7 giugno 2023, l’azione possessoria dell’11 giugno 2023 e la sentenza del 17 giugno 2024.
Fondato è infine il motivo sul concorso di persone. La sentenza conferma la natura plurisoggettiva del reato senza motivare su quali elementi di prova si fondi il concorso, dal momento che i singoli atti molesti risultano commessi da uno solo degli imputati. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 45276 del 2003: l’atipicità della condotta concorsuale non esime il giudice dall’obbligo di motivare sulla reale partecipazione. Conseguono l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al G.i.p. del Tribunale di Aosta in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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