Ricorso inammissibile per motivi generici e doppia conforme (Cass. pen. Sez. VII n. 35515 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non ricostruisca il «prodotto dell’ingegno» del giudice di merito e si limiti a prospettare una diversa lettura degli elementi probatori è inammissibile per genericità. Il sindacato di legittimità va sollecitato sulla elaborazione critica compiuta dal giudice e non sul puro materiale probatorio, né su singoli frammenti di esso. Una volta indicati gli elementi probatori, la Corte di cassazione deve chiarire in base a quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre. In presenza di doppia conforme, le sentenze di merito vanno analizzate congiuntamente ai fini della valutazione di ammissibilità dell’impugnazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del GUP di Termini Imerese, ha condannato l’imputato per i delitti di violenza sessuale e percosse, riconoscendo la prevalenza della diminuente di cui all’art. 609-bis, u.c., cod. pen. rispetto alla contestata recidiva e rideterminando la pena inflitta.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: contraddizione tra motivazione e dispositivo; inosservanza di norme processuali nella valutazione delle prove; violazione di legge in relazione al contenuto di un certificato medico; mancata assunzione di una prova decisiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le doglianze proposte indicano vizi radicalmente differenti dalle norme di legge di cui si deduce la violazione e sono totalmente generiche, al punto da risultare incomprensibili, come la terza e la quarta censura, erroneamente indicata come quinta.

Altri motivi contengono false rappresentazioni: il primo indica come parte della motivazione quello che invece è il riepilogo dei motivi di appello. Altre censure si risolvono nella mera contestazione della valutazione degli elementi di prova, così contravvenendo alla funzione tipica dell’impugnazione, che è quella della critica argomentata avverso il provvedimento impugnato e non la mera affermazione di alternative valutazioni dei singoli elementi probatori.

Il sindacato di legittimità va sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio», e men che meno su singoli «frammenti» di esso. Una volta indicati gli elementi probatori, la Corte di cassazione deve chiarire la ragione sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre, secondo il consolidato orientamento richiamato (Sez. 5 n. 34149 del 11/06/2019; Sez. 5 n. 35816 del 18/06/2018; Sez. 5 n. 44992 del 09/10/2012), senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse.

Le sentenze di merito, che costituiscono un’ipotesi di «doppia conforme» e vanno quindi analizzate congiuntamente ai fini della valutazione di ammissibilità dell’impugnazione, hanno concordemente inferito la responsabilità del ricorrente da una messe indiziaria ritenuta, non illogicamente, di assoluta consistenza e convergenza, dando conto sia dell’attendibilità intrinseca della persona offesa sia dei plurimi elementi di riscontro estrinseco al suo narrato. Il ricorso, per contro, è totalmente generico, sovente ai limiti dell’inintellegibilità.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché il versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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