Sovrapposizione prospettica tra pedoni non integra l’attenuante del comma 7 (Cass. pen. Sez. IV n. 41177 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non rientra nell’ambito applicativo dell’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., che richiede che l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la sovrapposizione prospettica tra due pedoni che attraversano la carreggiata. Si tratta, infatti, di circostanza esterna agevolmente apprezzabile dagli utenti della strada e costituente per il conducente un ordinario fattore di rischio, di cui deve necessariamente tener conto conformando la condotta di guida a regole di prudenza, diligenza e perizia. La ricostruzione della dinamica e dell’eziologia di un incidente stradale è rimessa al giudice di merito e costituisce apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto da adeguata motivazione. È, pertanto, inammissibile il ricorso che, sul punto, solleciti una rivalutazione non consentita in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva confermato la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., riconoscendo le attenuanti generiche e la circostanza di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. e rideterminando la pena. Secondo l’accertamento di merito, l’imputato, alla guida della propria autovettura, dopo essersi fermato per dare la precedenza a un pedone che attraversava sulle strisce, era ripartito senza avvedersi che una donna stava attraversando sulle medesime strisce in direzione opposta, finendo per investirla e provocarne la morte.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., con riferimento alla sovrapposizione prospettica tra pedoni; mancanza e illogicità della motivazione sulla valutazione della prova scientifica di parte; violazione di legge e vizio di motivazione sul quantum di riduzione della pena per le attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché versato in fatto, reiterativo di doglianze alle quali il giudice di appello aveva fornito risposte corrette in diritto e non manifestamente illogiche, nonché manifestamente infondato.

Sui primi due motivi la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva accertato in punto di fatto che la persona investita stava attraversando sulle apposite strisce pedonali; l’autovettura dell’imputato, non spostata dopo il sinistro, era rimasta ferma proprio sull’attraversamento pedonale. Il ricorrente invocava, dunque, una rivalutazione non consentita in sede di legittimità.

La Corte ha richiamato il principio per cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica ed eziologia è rimessa al giudice di merito e integra apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. IV n. 54996 del 24.10.2017).

Quanto alla sovrapposizione prospettica tra la vittima e l’altro pedone, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha confermato il principio secondo cui non rientrano nell’ambito dell’attenuante ad effetto speciale dell’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. le circostanze esterne agevolmente apprezzabili dagli utenti della strada, che rappresentano per il conducente un fattore di rischio di cui deve tener conto per conformare la condotta di guida a regole di prudenza, diligenza e perizia (Sez. IV n. 8296 del 23.01.2025). Nella specie, proprio la dinamica dell’incidente escludeva la rilevanza dell’elemento valorizzato dalla consulenza difensiva, poiché la sovrapposizione prospettica di due pedoni costituiva elemento del tutto ordinario e prevedibile, non un fattore eccezionale: nel riprendere la corsa dopo essersi fermato per il primo pedone, il conducente avrebbe dovuto prestare attenzione alla possibilità che su quelle strisce ne transitassero altri.

Il terzo motivo, oltre che generico, attiene a valutazioni discrezionali della Corte, congruamente motivate in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi dell’art. 133 cod. pen. e dunque non sindacabili (Sez. V n. 43952 del 13.04.2017; Sez. V n. 35100 del 27.06.2019). La Corte territoriale aveva argomentato in modo esaustivo la denegata massima estensione della riduzione, fondandola sul poco significativo rilievo del comportamento collaborativo dell’imputato verso i familiari della vittima. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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