Peculato e qualifica di pubblico agente anche in enti privati (Cass. pen. Sez. VI n. 41241 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di peculato non presuppone che l’agente appartenga a un ente pubblico, essendo sufficiente che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Tale qualifica si accerta con il criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., valorizzando l’attività effettivamente espletata e il suo regime giuridico. La natura privatistica dell’ente non esclude la qualifica pubblicistica del soggetto, ove l’attività sia disciplinata da normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, anche con strumenti privatistici. L’attività di formazione universitaria e di rilascio di titoli accademici equipollenti a quelli statali integra pubblico servizio, con conseguente qualifica di incaricato di pubblico servizio del direttore generale dell’università telematica.

Il Fatto

Il ricorrente, già direttore generale di un’università telematica, impugna la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che aveva confermato la condanna per peculato e per indebito utilizzo di strumenti di pagamento, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato si sarebbe appropriato di oltre 27.000 euro mediante una carta di credito abbinata al conto corrente dell’ateneo, per spese di natura personale.

Il ricorso investe esclusivamente la sussistenza del peculato, contestando la qualifica pubblicistica del direttore generale in ragione della natura privatistica dell’ente. Il ricorrente deduce che solo le università statali sono enti pubblici ex legge 9 maggio 1989 n. 168, mentre l’ateneo telematico, costituito su iniziativa di una fondazione di diritto privato, avrebbe mutuato tale natura, difettando i requisiti dell’ente pubblico.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorso verte solo sul peculato, essendo divenuta definitiva la condanna per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., non impugnata. Quanto alla residua imputazione, il motivo è infondato: il ricorrente ha incentrato la doglianza sulla qualificazione dell’ente, trascurando che il peculato non esige che l’agente appartenga a un ente pubblico, bastando la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la qualifica di pubblico agente possa essere ricoperta anche da soggetti operanti all’interno di enti di pacifica natura privatistica, come affermato da Sez. VI n. 37705 dell’11.07.2022 e da Sez. VI n. 16794 del 25.03.2021. Emblematico il caso di Sez. VI n. 19484 del 23.01.2018, che ha riconosciuto la qualifica pubblicistica a soggetti inseriti nella struttura di una società per azioni, quando l’attività sia disciplinata da normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur con strumenti privatistici.

Il criterio da applicare è dunque oggettivo-funzionale, in conformità agli artt. 357 e 358 cod. pen., valutando l’attività effettivamente espletata e il suo regime giuridico, come ribadito da Sez. VI n. 18837 dell’08.02.2023 e da Sez. VI n. 24598 dell’08.02.2023. Applicando tali principi, anche riconoscendo la natura privatistica dell’ateneo telematico, resta incontestabile che esso era costituito per realizzare le finalità pubblicistiche proprie dell’università statale.

Non rileva che l’ente sia stato costituito da una fondazione privata, poiché ciò non muta la funzione assegnata né elimina la diretta ingerenza nell’attività pubblicistica di formazione. L’attività è disciplinata da normativa pubblicistica, essendo l’istituzione avvenuta in virtù del D.M. 17 aprile 2003. La Corte richiama, mutatis mutandis, il principio affermato per le scuole paritarie da Sez. VI n. 57858 del 26.06.2018: l’attività di tali istituzioni, pur con veste privata, rientra nel pubblico servizio, poiché sono abilitate a rilasciare titoli equipollenti a quelli statali. Ne consegue che il direttore generale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con rigetto del ricorso e condanna alle spese, oltre alla rifusione di quelle della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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