Termine per appellare e imputato giudicato in assenza: l’aumento di quindici giorni (Cass. pen. Sez. VI n. 41245 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di termini per l’impugnazione, l’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il difensore dell’imputato giudicato in assenza trova applicazione anche quando la presenza dell’imputato sia stata erroneamente attestata nei verbali di udienze interlocutorie del giudizio di primo grado. Qualora l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello abbia privato l’imputato di un grado del giudizio di merito, la Corte di cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza e restituisce gli atti al giudice d’appello, nonostante la possibile prescrizione del reato maturata successivamente, prevalendo, ove ne sussistano gli estremi, l’assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. sull’improcedibilità.
Il Fatto
I due imputati propongono un unico ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile il loro appello contro la sentenza di condanna emessa dal Tribunale per il delitto di cui all’art. 393 cod. pen.. Secondo il giudice d’appello, il gravame era stato proposto oltre il termine di cui all’art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., pari al quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo.
La difesa sostiene che gli imputati sono stati in realtà giudicati in assenza e che, dunque, opera l’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.. A fondamento, riporta la sequenza delle indicazioni contenute nei verbali delle diverse udienze del giudizio di primo grado, dalle quali emergerebbe l’erronea attestazione di presenza.
La Motivazione della Corte
La Corte distingue le posizioni dei due ricorrenti. Quanto al primo, l’assunto di essere stato erroneamente dichiarato presente a un’udienza interlocutoria è un puro asserto, privo di riscontro, né la difesa aveva mai segnalato l’ipotetico errore nel corso del processo, pur avendone avuto modo e tempo. La doglianza è quindi manifestamente infondata.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, fissata in tremila euro in ragione della manifesta assenza di pregio degli argomenti.
Quanto al secondo ricorrente, la Corte accoglie l’impugnazione. Dalla lettura dei verbali d’udienza — consentita in ragione della natura processuale della questione devolutale — emerge che l’imputato è stato indicato come “già presente” a un’udienza, pur non risultando comparso in alcuna delle precedenti. Trova pertanto applicazione l’aumento di quindici giorni del termine per impugnare riconosciuto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., con la conseguenza che l’appello risulta proposto tempestivamente.
L’ordinanza impugnata è dunque annullata senza rinvio e il processo restituito al giudice d’appello, nonostante il reato parrebbe essersi prescritto successivamente alla presentazione del ricorso. L’erronea declaratoria di inammissibilità ha infatti privato l’imputato di un grado del giudizio di merito, precludendogli di far valere circostanze idonee ad escludere la rilevanza penale della condotta: l’eventuale assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. prevale, ove ne sussistano gli estremi, sull’improcedibilità conseguente all’estinzione del reato, come affermato da Sez. U n. 35490 del 2009.
Nota della Redazione
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