Ricalcolo della quota retributiva militari con coefficiente annuo 2,44% (Corte dei Conti Sez. III App. n. 60 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Trova applicazione il coefficiente anche in favore di chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni. Il ridimensionamento in appello della pretesa originaria, per effetto del mutamento della giurisprudenza intervenuto in corso di causa, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi e impone la restituzione di quanto già corrisposto dall’appellante all’INPS in forza della sentenza di primo grado.
Il Fatto
Un ex militare in quiescenza, titolare di pensione calcolata con il sistema misto, agiva in primo grado per contestare la determinazione dell’INPS, sostenendo che la quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 dovesse essere rideterminata applicando l’aliquota del 44%, prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente vantava, a quella data, un’anzianità di tredici anni e un mese.
La Sezione territoriale rigettava il ricorso, ritenendo la normativa invocata non applicabile a chi non avesse maturato almeno quindici anni di servizio al 31 dicembre 1995, e condannava il pensionato alle spese. Proponeva appello il lavoratore, chiedendo la riforma della sentenza e l’applicazione del beneficio. L’INPS resisteva, chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda il computo della quota retributiva per i militari cessati dal servizio con oltre venti anni di anzianità contributiva che, al 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità inferiore ai diciotto anni. Il Collegio richiama la nota decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, che ha interpretato l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 nel senso di calcolare la quota tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% per anno.
La Corte ricorda poi che le Sezioni Riunite n. 12/2021 hanno precisato come il medesimo coefficiente vada applicato anche ai pensionati che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato meno di quindici anni di servizio. Viene così superata la lettura seguita dal giudice di prime cure, che aveva ancorato il beneficio al raggiungimento dei quindici anni.
Il Collegio sottolinea inoltre che l’oggetto originario della domanda dei pensionati non era riferito a una specifica aliquota, ma all’applicazione della modalità di calcolo delineata dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Le Sezioni Riunite hanno accertato il diritto rivendicato, individuando in concreto l’aliquota di riferimento.
L’appello è quindi accolto parzialmente. In riforma della sentenza impugnata, il trattamento di quiescenza deve essere rideterminato applicando il 2,44% annuo per ogni anno di servizio maturato fino al 31 dicembre 1995. Sulle somme dovute dall’INPS sono riconosciuti gli interessi legali, anno per anno, integrati, per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne abbia ecceduto la misura, dall’importo differenziale calcolato secondo l’indice FOI/ISTAT.
Quanto alle spese, la Corte ricorda che il giudice d’appello che riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata deve provvedere anche d’ufficio a un nuovo regolamento, per l’effetto caducatorio di cui all’art. 336 c.p.c. (richiamato dall’art. 186, comma 1, c.g.c.), richiamando sul punto Cass. n. 8400/2018 e Cass. n. 1775/2017. Dispone pertanto la compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado, con restituzione all’appellante di quanto già versato all’INPS in virtù della sentenza di primo grado.
Nota della Redazione
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