Controllo sulla gestione finanziaria Svimez: permane la natura di associazione non riconosciuta (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 117 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di un ente privato sottoposto a vigilanza, in presenza di un contributo pubblico di contenuto importo, accerta il venir meno delle condizioni di prosecuzione del controllo ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La natura di associazione non riconosciuta permane anche quando i contributi provengano in prevalenza da enti pubblici e non determini, di per sé, l’inserimento nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche. La Corte raccomanda l’adozione di un regolamento di contabilità e la massima vigilanza sulla esigibilità dei crediti e sul valore delle poste immobiliari. Il ritardo nei pagamenti, in peggioramento rispetto all’esercizio precedente, integra un profilo di criticità gestionale rispetto agli indirizzi della direttiva 2011/7/UE.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha esaminato il bilancio consuntivo dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez) relativo all’esercizio 2023, trasmesso in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958. L’Ente, costituito in Roma il 2 dicembre 1946 e sottoposto al controllo con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1974, svolge attività di studio e ricerca sull’economia meridionale. Il conto consuntivo è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione il 17 giugno 2024 e approvato dall’Assemblea degli associati il 27 giugno 2024, con parere favorevole del Collegio dei revisori del 12 giugno 2024.
La questione riguarda la permanenza dei presupposti del controllo e la valutazione dei risultati contabili, con specifico riferimento alla natura giuridica dell’Ente e alla tenuta della gestione finanziaria.
La Motivazione della Corte
Sul piano normativo, la Corte rileva che l’Ente, nonostante il valore finanziario dei contributi ricevuti e la partecipazione prevalente di soggetti pubblici, mantiene la natura di associazione non riconosciuta, disciplinata dagli artt. 36 e segg. cod. civ., e non figura nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
La Corte dà atto che, con deliberazione n. 27 del 28 febbraio 2024, ha ritenuto che le condizioni per la prosecuzione del controllo ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 259 del 1958 non siano più presenti, a causa del contenuto importo del contributo pubblico. Il rilievo conferma la connessione tra entità del finanziamento pubblico e assoggettamento al controllo.
Sul piano contabile, il bilancio 2023 chiude con un utile di euro 859. Il valore della produzione è pari a euro 2.502.185, in decrescita del 4,5 per cento; i costi della produzione ammontano a euro 2.470.553. I proventi da convenzioni scendono da euro 583.030 a euro 458.078, con un decremento di euro 124.952, solo parzialmente compensato dagli otto nuovi accordi stipulati nel 2023. Le quote associative crescono del 12,4 per cento, a euro 193.300.
La Corte raccomanda l’adozione di un regolamento di contabilità, pur dando atto della redazione della nota integrativa e del rendiconto finanziario, e invita alla massima vigilanza sul valore attuale degli immobili non strumentali e sui crediti più risalenti, perché non si estinguano per prescrizione. Sul costo del personale, pari a euro 1.346.899, in diminuzione del 6,09 per cento, si rinnova la raccomandazione al ricorso prioritario a risorse interne per i progetti di ricerca.
Infine, l’indicatore di tempestività dei pagamenti evidenzia un ritardo di 8,52 giorni, in peggioramento rispetto ai 7,5 giorni del 2022. La Corte richiama gli indirizzi della direttiva 2011/7/UE e raccomanda di completare gli adempimenti in termini ordinari.
Nota della Redazione
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