Giurisdizione contabile del beneficiario di fondi pubblici per stabile dimora (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 107 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione contabile della Corte dei conti nei confronti del beneficiario di un contributo pubblico che, mediante falsa dichiarazione sulla stabile dimora, abbia ottenuto l’erogazione di risorse destinate alla ricostruzione post-sismica. Il rapporto di servizio può fondarsi su un mero fatto e prescinde dall’inserimento organico del soggetto nell’apparato pubblico, essendo sufficiente il vincolo di destinazione del denaro a un programma dell’amministrazione. La responsabilità è ascrivibile a titolo di dolo quando la condotta e la volontà di occultamento risultino provate da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Il danno risarcibile coincide con il contributo effettivamente utilizzato, oltre rivalutazione e interessi.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto il beneficiario chiedendone la condanna al pagamento di € 34.327,75 in favore del Comune, oltre accessori di legge. Il giudizio trae origine dalla percezione di un contributo per la ricostruzione post-sismica: l’interessato aveva presentato richiesta dichiarando l’immobile come abitazione principale, mentre all’epoca del sisma risiedeva altrove e l’unità era occupata da terzi in forza di un contratto di locazione.
Il procedimento penale, promosso per art. 316-ter cod. pen., si era concluso con la sentenza n. 247/2021 del Tribunale dell’Aquila, che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La Procura erariale ha quindi agito in sede contabile per il solo danno relativo al contributo per la ricostruzione, escludendo quello percepito a titolo di autonoma sistemazione. Il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione e la prescrizione dell’azione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di prova testimoniale, risultando i capitoli provabili documentalmente o contrari alle risultanze documentali, non essendo ammessa la testimonianza su patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento ex art. 2722 cod. civ.
Sulla giurisdizione, la Sezione ha richiamato i principi delle Sezioni Unite secondo cui il rapporto di servizio si configura ogni qualvolta un soggetto sia investito del compito di partecipare a un’attività dell’amministrazione, indipendentemente dalla natura pubblica o privata e dalla fonte dell’investitura, che può derivare anche da un mero fatto. È sufficiente il vincolo funzionale alla gestione di denaro pubblico secondo un programma imposto dall’amministrazione, poiché la responsabilità si fonda sulla distrazione dei fondi. Sono richiamate, tra le altre, SS.UU. n. 22513 del 2006 e SS.UU. ord. n. 4511 del 2006.
L’eccezione di prescrizione è stata respinta. La comunicazione di notizia di reato, redatta dalla Polizia Municipale nella veste di Polizia Giudiziaria, era coperta dal segreto di indagine ex art. 329 cod. proc. pen. ed era stata inoltrata alla sola Autorità giudiziaria. Il Comune ha appreso compiutamente dei fatti solo con la notifica dell’udienza preliminare, mentre il termine è stato ulteriormente prorogato dal d.l. 18 del 17 marzo 2020, rendendo tempestiva la notifica dell’invito a dedurre.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto irrilevante la mancata acquisizione degli atti nella fase dibattimentale penale, stante l’autonomia dei due giudizi. Dalle visure anagrafiche e catastali e dalle dichiarazioni della conduttrice è emerso che alla data del sisma il convenuto non risiedeva nell’immobile, di cui era divenuto proprietario superficiario solo successivamente. Gli indizi gravi, precisi e concordanti hanno dimostrato la condotta illecita e la volontà di occultarla mediante la mancata registrazione del contratto.
La tesi del contributo comunque spettante per le “seconde case” è stata disattesa, richiamando la sentenza della Sezione n. 191/2021: tali incentivi sono soggetti a limiti e condizioni e richiedono una specifica valutazione amministrativa, assente nel caso. Il danno è stato liquidato in € 34.327,75, con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre le spese di giudizio a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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