Responsabilità erariale del sindaco per abuso d’ufficio e danno indiretto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 235 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, poiché solo in quel momento la diminuzione del patrimonio dell’ente presenta i caratteri della concretezza, attualità e irreversibilità. La sentenza civile irrevocabile di condanna dell’Amministrazione non è vincolante in sede giuscontabile, fuori dai casi dell’art. 651 c.p.p., ma il giudice contabile può richiamarvisi e mutuarne gli elementi ai fini del proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c. Le risultanze del processo penale, ancorché concluse con declaratoria di estinzione per prescrizione, sono utilizzabili quali indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.

Il Fatto

La Procura regionale evocava in giudizio il convenuto, sindaco pro tempore di un Comune, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 69.245,36 a titolo di responsabilità amministrativa per danno indiretto. La contestazione traeva origine dal riconoscimento di un debito fuori bilancio deliberato dal Consiglio comunale, derivante dalle statuizioni civili di due giudicati: la sentenza del Tribunale n. 242/2011 e la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 898/2021.

In sede penale il sindaco era stato condannato per abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. con sentenza del Tribunale n. 449/2001, poi esitata in declaratoria di estinzione per prescrizione in appello, con conferma delle statuizioni civili. Il Comune aveva versato ai creditori l’intera somma, ottenendo dal convenuto il rimborso della metà. La Procura riteneva il convenuto debitore dell’altra metà, oltre spese legali.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di prescrizione, respingendola. Il convenuto sosteneva che il termine quinquennale ex art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994 fosse decorso tra il fatto dannoso o la conoscenza dell’evento da parte della Procura e l’invito a dedurre, notificato il 20.03.2023.

La Corte richiama il principio di diritto delle Sezioni riunite n. 14/QM/2011, secondo cui il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per danno indiretto coincide con la data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. Solo in quel momento la diminuzione patrimoniale dell’ente assume i caratteri della concretezza, attualità e irreversibilità. I mandati di pagamento, risalenti al 28.07.2022, al 3.10.2022 e al 4.10.2022, sono stati emessi entro i cinque anni precedenti l’invito a dedurre: l’azione è tempestiva.

Nel merito, il Collegio afferma che la sentenza civile irrevocabile di condanna dell’Amministrazione non è vincolante in sede giuscontabile, diversamente dal giudicato penale di condanna ex art. 651 c.p.p.; il giudice contabile può tuttavia richiamarvisi ex art. 116 c.p.c. Le risultanze del processo penale, anche se concluse con estinzione per prescrizione, valgono come indizi gravi, precisi e concordanti ex artt. 2727 e 2729 c.c.

Dagli atti emerge l’intento persecutorio del sindaco, che adottò reiterati provvedimenti inibitori delle attività edilizie del danneggiato, culminati nell’ordinanza del 9.02.1994 che vanificò l’efficacia dell’ordinanza cautelare del TAR. La condotta viola l’art. 21 della legge n. 1034/1971 e l’art. 4 della legge n. 47/1985. Sussistono l’elemento oggettivo, quello soggettivo a titolo di dolo e il nesso di causalità.

Sul quantum, il Collegio rileva che il Comune, nel giudizio civile di appello in riassunzione, aveva tardivamente eccepito l’esistenza di una relazione tecnica sulla consistenza dell’intonaco, eccezione dichiarata inammissibile. Tale omissione difensiva, incidente sull’entità del risarcimento, giustifica una riduzione equitativa di circa il 20 per cento dell’importo richiesto. La Corte accoglie parzialmente la domanda e condanna il convenuto al pagamento di euro 55.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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