Responsabilità erariale del percettore di fondi pubblici e sviamento del finanziamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 7 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che ottiene e gestisce un contributo pubblico è compartecipe diretto dell’attività amministrativa e, in virtù della funzionalizzazione pubblica della gestione, risponde dinanzi al giudice contabile del danno inferto all’ente erogante. La responsabilità si estende alle persone fisiche che hanno diretto o amministrato la società beneficiaria, anche senza essere legali rappresentanti al momento dei fatti. Il termine di prescrizione dell’azione erariale decorre dalla revoca del finanziamento, momento in cui il danno si cristallizza, ed è interrotto in via permanente dalla costituzione di parte civile nel processo penale. La cosciente violazione del bando e il consapevole sviamento delle risorse integrano il dolo e giustificano la condanna solidale ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20 del 1994.
Il Fatto
FINPIEMONTE S.p.A. ammetteva nel 2012 una società a un finanziamento agevolato di oltre 931.000 euro per realizzare un impianto di produzione di energia da biomasse. Le somme venivano erogate nel settembre 2012. Dopo sei mesi l’unica rendicontazione presentata copriva poco più di 20.000 euro. Dichiarato il fallimento della beneficiaria nel giugno 2014, l’ente revocava l’agevolazione e chiedeva la restituzione.
Recuperati circa 85.500 euro in sede fallimentare, residuava un’insoddisfazione di 688.875,08 euro. La Procura contabile citava in giudizio l’ex amministratore unico della beneficiaria e il presidente del consiglio di amministrazione, in proprio e quali amministratori delle due società collegate, chiedendone la condanna solidale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di ne bis in idem. Richiamando le Sezioni riunite, ord. n. 2/2018, n. 11/2018 e n. 6/2018, ribadisce l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale e civile. La costituzione di parte civile dell’ente danneggiato non preclude l’azione erariale, esercitabile solo dal Procuratore contabile a tutela di un interesse generale e indisponibile. Le transazioni concluse dalla curatela non vincolano il giudice contabile, ma i pagamenti ricevuti rilevano come fatti estintivi del danno: per questo l’importo recuperato è stato scorporato dalla pretesa.
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. La Sezione conferma l’orientamento già espresso in fattispecie analoghe: il dies a quo coincide con la revoca del finanziamento, quando il percettore perde il titolo e il danno diviene effettivo. Anche aderendo alla tesi della Procura, che àncora il termine alla scoperta dell’illecito, il risultato non muta: la costituzione di parte civile del gennaio 2018 ha prodotto effetto interruttivo permanente ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., e la prescrizione non è ancora ripresa a decorrere.
Nel merito, la Corte afferma il rapporto di servizio dei privati percettori di contributi, richiamando Cass., S.U., n. 1774/2013 e Cass., S.U., n. 295/2013. Irrilevante è l’eccepita estraneità del convenuto alla carica di legale rappresentante: la responsabilità coinvolge chi ha amministrato la beneficiaria incidendo negativamente sul programma pubblico.
Quanto alla condotta, il bando escludeva le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008. Dalle relazioni dei curatori e dagli atti penali emerge la gestione unitaria e promiscua delle due società e lo stato di insolvenza già in atto alla presentazione della domanda. Il finanziamento servì a ripianare i deficit delle società, non a realizzare il progetto, rimasto embrionale: solo poco più del 2% delle somme fu destinato a spese propedeutiche. Il nesso di causalità è quindi accertato.
L’elemento soggettivo è di natura dolosa: intenzionale violazione degli obblighi del bando e consapevole sviamento delle risorse. Il danno è liquidato in 688.875,08 euro, al netto di quanto già recuperato, con condanna solidale e spese a carico dei soccombenti.
Nota della Redazione
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