Responsabilità erariale del dirigente e incertezza organizzativa esclude la colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 98 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile del dirigente che ometta di attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente a una sentenza di condanna del giudice amministrativo, la colpa grave non è ravvisabile quando, nel periodo in cui l’inerzia si è protratta, i criteri organizzativi interni dell’ente in materia di competenza erano incerti e non coerenti. La responsabilità erariale richiede la prova del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso e, sul piano soggettivo, un grado di negligenza particolarmente qualificato. Il dirigente che abbia motivatamente ritenuto la propria incompetenza, in presenza di un quadro regolamentare in fase evolutiva e di direttive contraddittorie, non integra il requisito soggettivo della colpa grave. Ne consegue l’assoluzione e il rigetto della domanda attorea.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il dirigente pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo e SUAP di un Comune, contestandogli di avere omesso di adottare tempestivamente gli atti necessari all’esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo che aveva condannato l’ente al pagamento di somme in favore di un privato. Dall’inerzia sarebbe derivato un danno erariale indiretto, corrispondente alle spese di precetto, di esecuzione e legali sopportate dal Comune a seguito del pignoramento presso terzi promosso dal creditore.
L’invito a dedurre contestava al dirigente una condotta gravemente colposa. Il convenuto si costituiva eccependo la mancata corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione, l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento e, nel merito, il difetto di competenza in capo alla propria Direzione, oltre all’assenza di colpa grave. In via subordinata chiedeva l’applicazione del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di corrispondenza tra invito a dedurre e citazione. Richiamando la funzione dell’art. 87 c.g.c., rileva che il vincolo è posto a tutela del diritto di difesa e che la consolidata giurisprudenza contabile ammette divergenze quando derivino dalle stesse controdeduzioni del convenuto, risultando in tal caso non lesive. Nel caso concreto non emergono divergenze idonee a comprimere il diritto di difesa.
Quanto alla prescrizione, la Corte individua il dies a quo non nel passaggio in giudicato della sentenza risarcitoria, ma nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con l’effettuazione dei pagamenti conseguenti alla procedura esecutiva. La notifica dell’invito a dedurre, avvenuta entro il quinquennio, ha quindi efficacia interruttiva ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c.; l’eccezione è infondata.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro organizzativo interno. Alla data del sollecito rivolto alla Direzione diretta dal convenuto, le procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio erano regolate da direttive del Segretario Generale che individuavano le Direzioni competenti e riservavano al Segretario stesso la decisione in caso di dubbi. Tale assetto si poneva in tensione con il previgente Regolamento di contabilità e con il nuovo regolamento in corso di entrata in vigore.
Il Collegio sottolinea che il convenuto ricevette indicazioni contraddittorie, provenienti anche da un dirigente sfornito di poteri di coordinamento in materia. La chiara individuazione della sua competenza giunse solo con una nota del Segretario Generale pervenuta a meno di un mese dal pignoramento, quando ormai ogni iniziativa non avrebbe impedito le conseguenze dannose. In un contesto di criteri organizzativi non chiari e non coerenti, l’omessa attivazione della procedura non è imputabile a colpa grave. La domanda è pertanto rigettata e il convenuto assolto, con liquidazione delle spese di lite in suo favore.
Nota della Redazione
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