Danno all’immagine da peculato del cassiere e sufficienza del clamor interno (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 126 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico condannato con sentenza irrevocabile per peculato risponde del danno all’immagine dell’ente di appartenenza innanzi alla Corte dei Conti. Il pregiudizio si configura come danno evento e consiste nella lesione degli interessi apatrimoniali tutelati dagli artt. 2, 54 e 97 Cost., prescindendo dalle spese sostenute dall’amministrazione per il ripristino. Per la sua sussistenza non è necessario il clamor fori esterno: è sufficiente il concreto risvolto interno all’ente, che si sostanzia nella rottura dell’affidamento dei consociati e dei colleghi. L’art. 651, comma 1, cod. proc. pen. impone al giudice contabile di recepire l’accertamento del fatto e della sua illiceità penale contenuto nella pronuncia definitiva.
Il Fatto
Il convenuto, cassiere di una sede territoriale dell’INAIL, è stato condannato in primo grado per il reato di peculato di cui all’art. 314 cod. pen., per essersi appropriato, con modalità fraudolente e in un arco temporale pluriennale, di somme ingenti dell’ente. La corte di appello ha dichiarato prescritte le condotte anteriori a una certa data, rideterminando la pena, e la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rendendo irrevocabile la condanna.
Per la medesima vicenda il dipendente era già stato condannato da quella Sezione al risarcimento del danno patrimoniale, con provvedimento la cui esecuzione è tuttora in corso mediante ritenuta sugli emolumenti. La Procura Regionale ha quindi promosso autonomo giudizio per il danno all’immagine, quantificato in via equitativa, richiamando il risalto mediatico della vicenda e i criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile. Il convenuto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Acclarata la regolarità della notifica, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto ai sensi degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 93 cod. giust. cont. Nel merito ritiene la domanda fondata.
Il punto di partenza è l’efficacia del giudicato penale: ai sensi dell’art. 651, comma 1, cod. proc. pen. la sentenza di condanna irrevocabile accerta il fatto, la sua illiceità penale e la sua attribuzione al condannato. L’elemento soggettivo del dolo emerge dalla stessa struttura del reato e dalle modalità della condotta.
La Sezione ricostruisce la nozione di danno all’immagine: esso lede interessi apatrimoniali connessi alla funzione, presidiati dall’art. 97 Cost. in collegamento con l’art. 2 Cost. e con il dovere di disciplina e onore dell’art. 54 Cost. Richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM del 2003, lo qualifica come danno evento di natura esistenziale, riconducibile al danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., e come tale risarcibile in presenza di ingiustizia costituzionalmente qualificata, secondo le Sezioni Unite n. 26972 del 2008 e n. 18356 del 2009.
Il Collegio ribadisce che la risarcibilità non dipende dalla prova di una spesa effettiva di ripristino: diversamente si perverrebbe al paradosso di negare tutela all’ente privo di fondi. Il pregiudizio è lesione ideale, da liquidare secondo l’art. 1226 cod. civ., e gli esborsi rilevano solo sul piano probatorio.
Quanto all’an, la Corte ritiene non essenziale il clamor fori: basta il risvolto interno all’amministrazione, come chiarito da Cass. civ. Sez. III n. 12929 del 2007; nella specie la Procura ha comunque prodotto articoli di stampa. La condotta del cassiere ha rotto l’affidamento dei colleghi e dell’utenza, in un ente essenziale sul territorio. La quantificazione in Euro 100.000,00 è giudicata congrua in ragione del ruolo, della gravità e reiterazione delle condotte e dell’impatto mediatico, con rivalutazione assorbita e interessi legali dalla pubblicazione.
Nota della Redazione
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