Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1072 del 28.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo, ha valore di cosa giudicata ed è titolo per il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, al pari della sentenza passata in giudicato. La giurisdizione del giudice amministrativo trova fondamento nell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che ricomprende gli altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze. La competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. amm.. Accertata l’inerzia dell’ente, il giudice ordina il pagamento entro un termine e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
Con decreto per ingiunzione di pagamento il Giudice di pace di Siena condannava il Comune di Casignana a corrispondere all’associazione ricorrente la quota associativa non pagata, oltre a interessi legali e spese di giudizio. Il decreto, dichiarato provvisoriamente esecutivo, era notificato al Comune e non veniva opposto; ne era quindi dichiarata la definitività con successivo decreto.
Il Comune non eseguiva il titolo. L’associazione proponeva così ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della ammissibilità del ricorso per ottemperanza avverso un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione nel termine. La soluzione positiva è definita pacifica nella giurisprudenza amministrativa, richiamata dal TAR con plurimi precedenti, tra cui Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 1998 n. 372 e sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 105, e ha ricevuto il definitivo avallo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 24 giugno 1998 n. 4.
Il fondamento è chiaro: il decreto non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limiti dell’art. 656 cod. proc. civ.. Esso ha quindi valore di cosa giudicata agli effetti del ricorso per ottemperanza. La soluzione è stata recepita dal codice del processo amministrativo, che con l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo sugli “altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”, categoria in cui rientrano i decreti ingiuntivi divenuti definitivi.
Nel caso di specie il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivo. Sussiste la competenza del TAR adito per effetto dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. amm., che attribuisce la competenza territoriale al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Il titolo esecutivo era stato notificato in forma esecutiva al Comune ed era ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni.
Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR dichiara l’obbligo del Comune di corrispondere quanto previsto dal decreto ingiuntivo, oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio, e alle ulteriori somme per diritti di copia, notificazione e registrazione del titolo esecutivo. Assegna all’ente il termine di 30 giorni per l’adempimento e nomina, in caso di inerzia, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di valersi del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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