Prescrizione e nesso causale nel danno da servizio militare (TAR Sardegna n. 1166 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale e dell’inversione dell’onere della prova in favore del lavoratore. Il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui la malattia si manifesta divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile nella sua origine professionale, secondo il metro dell’ordinaria diligenza e delle conoscenze scientifiche del tempo. Il mero aggravamento di un processo morboso già in atto non sposta il termine iniziale, ove non costituisca lesione nuova ed autonoma. Il nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia si accerta secondo il criterio del più probabile che non, con onere probatorio a carico del lavoratore quanto a danno, nocività dell’ambiente e correlazione causale.

Il Fatto

I ricorrenti, figli ed eredi del dante causa, hanno coltivato per riassunzione il giudizio già incardinato davanti al TAR Lazio, che con ordinanza n. 12963 del 27.06.2024 aveva declinato la competenza territoriale. Chiedevano il risarcimento iure hereditatis del danno patito dal congiunto, militare in servizio presso la Marina Militare dal 1951 al 1955, poi deceduto per insufficienza respiratoria con fibrosi polmonare in stadio avanzato.

Il de cuius aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per reumatismo articolare ed endocardite reumatica mitralica, oltre allo status di vittima del dovere e all’assegno privilegiato. I ricorrenti imputavano le patologie all’esposizione ad amianto e ad agenti tossici durante l’imbarco su navi torpediniere, lamentando la violazione dell’art. 2087 c.c. e delle norme prevenzionistiche richiamate. Il Ministero eccepiva difetto di legittimazione attiva, prescrizione e nullità del ricorso, contestando nel merito il nesso causale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’illecito. La responsabilità per inosservanza degli obblighi di protezione è contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale è integrato per legge dall’obbligo di sicurezza: ne derivano la prescrizione decennale, l’inversione dell’onere della prova e il limite dei danni prevedibili. Sul punto richiama Cass. civ., Sez. lavoro, n. 25217 del 2023 e Corte cost. n. 15/2023, oltre che l’Ad. plen. n. 1 del 2018 in tema di riparto probatorio.

Quanto al dies a quo, la prescrizione decorre dal momento in cui il danno si manifesta divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. La Corte distingue la conoscibilità dalla conoscenza effettiva: rileva la possibilità, in base alle conoscenze scientifiche del momento, di riconoscere l’origine professionale della patologia, non il grado di cultura del soggetto. Richiama sul punto Cass. n. 13806 del 2023 e Cass. n. 26456 del 2024, oltre a Cass. n. 19022 del 2007 per l’esclusione che il mero aggravamento sposti il termine iniziale.

Applicando tale cornice, il Tribunale ancora la decorrenza al 5 luglio 1955, data in cui la Commissione medica ospedaliera ricondusse l’endocardite a causa di servizio, o al 3 febbraio 1959, data del decreto di riconoscimento dell’assegno privilegiato. Il termine decennale risulta ampiamente spirato; la messa in mora del 2019 intervenne a prescrizione già maturata. Il Collegio soprassiede, per ragione più liquida, sulle ulteriori eccezioni in rito.

Nel merito, la documentazione esclude il nesso causale. La fibrosi polmonare fu diagnosticata solo nel 2017, a oltre sessant’anni dal servizio; il de cuius aveva svolto attività di minatore dal 1956 al 1970 ed era stato forte fumatore per almeno trent’anni. La Corte valorizza la consulenza tecnica svolta in altro giudizio, che aveva escluso la derivazione della fibrosi dall’attività in Marina e l’aveva ricondotta a cardiovasculopatia sistemica e ad esposizione al fumo. Tali risultanze esonerano il Collegio dal disporre ulteriori accertamenti istruttori.

Il ricorso è dunque infondato e viene respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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