Quote latte: giudicato su atti di imputazione e limiti del ricalcolo (TAR Lombardia n. 186 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti di imputazione del prelievo supplementare sul latte, divenuti definitivi per intervenuto giudicato ovvero per perenzione o altra pronuncia di rito, non sono più contestabili. Il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario, accertato dalla Corte di Giustizia, configura un’ipotesi di annullabilità e non di nullità, e non consente al giudice amministrativo di procedere alla disapplicazione in presenza di rapporti esauriti, in ossequio al principio di certezza del diritto. La cartella di pagamento e le intimazioni che la seguono non costituiscono atti impositivi autonomi, ma inviti all’adempimento prodromici all’esecuzione forzata, impugnabili solo per vizi propri. Il ricalcolo delle somme resta affidato all’autotutela doverosa dell’amministrazione, restando salvo il diritto al risarcimento del privato.

Il Fatto

Il ricorrente, socio di un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, impugna la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per oltre 48.000 euro a titolo di prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, riferita alle annate lattiero-casearie 1995/1996, 1996/1997 e 1999/2000. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti impugna le intimazioni di pagamento relative alla medesima cartella, di importo crescente per interessi.

Il ricorrente deduce la prescrizione del credito, il contrasto della normativa interna con il diritto eurounitario alla luce di alcune sentenze della Corte di Giustizia UE, la mancata notifica degli atti presupposti e l’errata quantificazione del debito per omessa imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC. L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura resiste, mentre l’agente della riscossione non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inopponibilità delle pronunce rese nei giudizi della società, rigettandola: la notifica alla società di persone di un atto interruttivo concernente il debito sociale produce effetto, ai sensi dell’art. 1310 c.c., anche nei confronti dei soci, e l’art. 1306 c.c. va letto in questa prospettiva. Analogamente respinge l’eccezione di tardività della relazione istruttoria, qualificando il termine assegnato dal Collegio come sollecitatorio.

Ricostruito il contenzioso pregresso, il Tribunale rileva che gli atti di imputazione erano divenuti incontestabili prima dell’instaurazione del giudizio e prima delle stesse sentenze della Corte UE invocate. La cartella e le intimazioni non sono atti impositivi autonomi, ma inviti al pagamento contestabili unicamente per vizi propri, non per questioni attinenti all’accertamento da cui il debito è sorto.

Quanto al contrasto con il diritto eurounitario, il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato: il vizio configura annullabilità, non nullità, e il principio di certezza del diritto osta a che rapporti esauriti siano rimessi in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia. Il principio del giudicato più recente non opera, mancando identità di parti e di oggetto. La perenzione, pur non facendo stato, consolida ugualmente l’accertamento.

L’incontestabilità non elimina però il potere di autotutela, che diviene doveroso proprio perché il contrasto eurounitario permane e fa sorgere il diritto al risarcimento. Nel merito, il Tribunale esclude la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, applicabile ai soli tributi, e ritiene il termine di prescrizione decennale, interrotto e sospeso in via permanente dai giudizi pendenti. Infondate le censure su duplicazione del ruolo, compensazione PAC, notifica agli acquirenti e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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