Dichiarazione di servitù pubblica e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 3148 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui il Comune dichiara la servitù di uso pubblico su una strada privata ha natura meramente dichiarativa e non autoritativa: essa si limita ad accertare una situazione giuridica preesistente e pone una semplice presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria. La controversia sulla natura pubblica o privata della strada, ovvero sull’esistenza di un diritto reale di uso pubblico, investe l’accertamento di diritti soggettivi e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la domanda abbia formalmente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di classificazione. Il petitum sostanziale, non diretto a sindacare un provvedimento autoritativo, ha natura di accertamento petitorio. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria indivisa con altra società di un’area di terreno edificabile denominata “Via delle Scuole”, impugnava la delibera di Giunta con cui il Comune aveva dichiarato la servitù pubblica su quella strada. Il provvedimento richiamava, nelle premesse, l’apposizione di una catena che impediva il transito di pedoni e veicoli verso la vicina scuola dell’infanzia.

La cooperativa deduceva l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, inviata a un indirizzo diverso dalla sede legale, e contestava la sussistenza dei presupposti della servitù: l’accesso alla scuola sarebbe stato possibile tramite un marciapiede laterale e un’altra bretella, senza che il Comune avesse provato l’uso da parte di una collettività indeterminata. Il Comune eccepiva la tardività del ricorso, l’irrilevanza del vizio procedurale ex art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990 e la sussistenza dell’uso pubblico ex art. 825 cod. civ. Il Collegio sollevava con ordinanza la questione di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare il profilo della giurisdizione, rilevato d’ufficio con ordinanza collegiale e non contestato dall’Ente locale. L’oggetto dell’impugnazione è una delibera avente finalità meramente dichiarative, come risulta dal suo tenore testuale: la Giunta si limita a “dichiarare la servitù pubblica” della strada, senza adottare alcuna statuizione provvedimentale.

Il Collegio sottolinea come nel provvedimento non sia contenuto alcun ordine di rimozione della catena. L’apposizione del manufatto emerge solo dalle premesse, quale circostanza di fatto richiamata a giustificazione dell’intervento. La ricorrente aveva prospettato l’esistenza di un ordine di rimozione dei paletti, ma la parte dispositiva non lo prevede: la censura investe, in realtà, la qualificazione della strada.

Da qui la conseguenza: oggetto del giudizio è la valutazione in merito alla classificazione della strada, cioè se sussista o meno il diritto reale di uso o di servitù pubblica sulla stessa. La questione esula dalla cognizione del giudice amministrativo, perché involge pretese di accertamento di diritti soggettivi.

Il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 2905 del 19.04.2022, secondo cui la contestazione dei provvedimenti di classificazione di una strada e degli eventuali diritti reali sulla stessa è rimessa al giudice civile. Richiama inoltre Cass. Sez. Un. n. 17104 del 20.06.2024: l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico ha funzione puramente dichiarativa e pone una semplice presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria. La controversia sulla proprietà, pubblica o privata, della strada è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l’annullamento del provvedimento, poiché il petitum sostanziale ha natura di accertamento petitorio.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e con le modalità dell’art. 11 cod. proc. amm. Il Collegio compensa le spese di giudizio in ragione della natura della pronuncia e degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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