Autotutela sulla cittadinanza e mera inclusione della pratica nel capo di imputazione (Cons. Stato n. 3424 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela che annulla la concessione della cittadinanza italiana per effetto di una vicenda penale che ha coinvolto il funzionario istruttore richiede una motivazione specifica sulla posizione del singolo beneficiario. Non è sufficiente il mero inserimento del numero di pratica nel capo di imputazione, poiché la distinzione tra giudizio penale e procedimento amministrativo impone di verificare se la condotta criminosa abbia effettivamente deviato il provvedimento dalla sua funzione tipica. Il provvedimento che faccia derivare automaticamente la carenza istruttoria dalla vicenda penale è generico e contraddittorio. L’amministrazione deve allegare elementi, anche indiziari, specificamente riferibili alla posizione del singolo, non circostanze genericamente estese a tutti i beneficiari delle pratiche annullate.
Il Fatto
Una funzionaria del Ministero dell’Interno aveva trattato alcune pratiche di cittadinanza al di fuori della propria area di competenza. Con sentenza dell’11 maggio 2022, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il G.I.P. presso il Tribunale di Roma le ha applicato la pena di due anni di reclusione per il reato di cui all’art. 479 cod. pen. Nel capo di imputazione figurava, tra le 486 pratiche indicate, anche quella relativa all’odierno appellato.
Su questa base il Ministero ha annullato in autotutela, con d.P.R. del 29 settembre 2022, il decreto di concessione della cittadinanza del 5 ottobre 2016. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso dell’interessato per difetto di motivazione. Il Ministero ha proposto appello, deducendo che il vizio non riguarderebbe il provvedimento ma le difese in giudizio, e producendo in secondo grado i documenti non depositati in primo grado per asserito errore informatico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento (Sez. III n. 4687/2022), secondo cui la distinzione tra giudizio penale e procedimento amministrativo impone di accertare quale incidenza la condotta criminosa abbia avuto sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico. Il giudizio penale si appunta sulla dimensione soggettiva dell’autore del reato; il provvedimento rileva invece in prospettiva oggettiva, per verificare se l’assetto regolatorio sia funzionale alla corretta composizione degli interessi.
Non basta, quindi, che il provvedimento sia stato lambito da una vicenda penalmente rilevante: occorre verificare la deviazione dalla funzione tipica. Assume rilievo anche l’effettivo contributo del beneficiario al rilascio illegittimo, accertato in sede penale o desumibile dagli atti del procedimento di autotutela.
Nel caso concreto il provvedimento impugnato è motivato in modo alquanto generico, con riferimento indistinto a tutte le pratiche trattate dalla funzionaria infedele. Esso fa derivare la carenza istruttoria automaticamente dalla vicenda penale, cioè dal mero inserimento del numero di pratica nel capo di imputazione. La motivazione, oltre che generica, è contraddittoria, e come tale affetta dai vizi dedotti in primo grado.
L’amministrazione, nelle difese successive, sostiene che la pratica sarebbe stata trattata fuori competenza con abusivo utilizzo di credenziali altrui per accelerarne la trattazione e assicurarne il buon esito. L’argomento resta però sul piano meramente assertivo, privo di supporto probatorio, e non indica le specifiche e insanabili carenze istruttorie. I documenti prodotti in appello attengono alla sola vicenda della funzionaria e nulla aggiungono quanto alla compartecipazione dell’appellato.
La tesi dell’amministrazione non è di per sé illogica, ma necessiterebbe di una pur minima indagine sulla condizione e sull’istanza dell’interessato: alla premessa maggiore deve collegarsi una coerente premessa minore. A fronte dell’onere gravante sulla parte appellante, non sono allegati elementi, pur indiziari, specificamente riferibili alla posizione dell’appellato. L’appello è pertanto infondato e la sentenza confermata, ferma restando la possibilità di riesercitare il potere in conformità all’effetto conformativo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta