Onere di urbanizzazione dovuto anche dopo la scadenza della lottizzazione (Cons. Stato n. 3768 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di costruire è fatto costitutivo dell’obbligo di corrispondere il contributo di costruzione, articolato in oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, indipendentemente dall’utilità ritratta dal titolare del titolo e dalle spese effettivamente occorrenti per le opere. Ai fini della debenza degli oneri, il maggior carico urbanistico ricorre non solo quando occorre dotare l’area di nuove opere, ma anche quando l’intervento impone di utilizzare più intensamente quelle esistenti, essendo sufficiente che muti la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica della zona. La scadenza del piano di lottizzazione determina il venir meno dei presupposti dello ius aedificandi del lottizzante e l’inefficacia delle previsioni non attuate, con riespansione dell’originario potere edificatorio e conseguente obbligo di pagamento degli oneri qualora il titolo sia assentito in via autonoma dal programma costruttivo. Non sussiste indebito né ingiustificato arricchimento del Comune quando le opere siano state realizzate nell’ambito di un accordo ex art. 11 legge n. 241/1990 e l’edificazione sia domandata fuori dalla convenzione ormai scaduta.

Il Fatto

Due società, proprietarie di particelle in Comune di Bassano del Grappa, acquistano nel 2016 terreni già interamente lottizzati e ricompresi in zona produttiva ad intervento diretto, perché urbanizzata. L’area era in precedenza inserita in due piani di lottizzazione, i cui oneri erano stati integralmente adempiuti dalla dante causa e le cui opere erano state collaudate e cedute gratuitamente al Comune nel 2011.

Presentata istanza di permesso di costruire per un capannone industriale, il Comune ne subordina il rilascio al versamento di € 170.660,19 a titolo di contributo di costruzione, comprensivo di urbanizzazione primaria e secondaria, smaltimento rifiuti e monetizzazione standard. Le società contestano la pretesa, pagano e ricorrono al TAR Veneto, che respinge la domanda di ripetizione. Propongono appello quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, che investono l’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 21 delle norme tecniche operative del piano degli interventi comunale. Le appellanti sostengono di avere diritto allo scomputo degli oneri per effetto dell’integrale esecuzione della convenzione di lottizzazione, diritto a loro ceduto insieme al fondo e non consumato dalla scadenza della convenzione.

Richiamata la giurisprudenza secondo cui gli oneri compensano la collettività del nuovo carico urbanistico, il Consiglio ribadisce che l’unico criterio è il carico urbanistico derivante dall’attività edilizia. Per aumento si intende tanto la necessità di nuove opere quanto l’esigenza di utilizzare più intensamente quelle esistenti: è sufficiente che muti la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica (Cons. Stato n. 7261 del 2023; n. 7191 del 2022; n. 5494 del 2021).

Il TAR ha quindi correttamente applicato la disciplina: le opere erano state cedute nel 2011 e da anni era mutata la disciplina urbanistica delle aree. Tale circostanza segna la soluzione di continuità tra la pianificazione attuale e quella vigente al tempo delle convenzioni. Il Comune ha comunque tenuto conto dell’urbanizzazione, consentendo l’edificazione diretta e prevedendo all’art. 90 del regolamento edilizio la riduzione del 50% degli oneri per gli insediamenti produttivi in zona D di completamento.

Il Collegio si discosta espressamente dal precedente Cons. Stato n. 5354 del 2011, che aveva escluso ulteriori oneri in un caso analogo: quel principio non tiene conto dell’orientamento più recente e risulta superato dalla pronuncia della Sezione n. 3192 del 2024, secondo cui la scadenza della lottizzazione comporta l’inefficacia delle previsioni non attuate e la riespansione dello ius aedificandi. Non ravvisa pertanto i presupposti per investire l’Adunanza plenaria ai sensi dell’art. 99 c.p.a..

Il terzo motivo è infondato: l’atto di imposizione del contributo è atto paritetico, mero atto ricognitivo e contabile sottratto alla legge n. 241/1990, che non richiede motivazione quando si conforma alle tabelle parametriche (Ad. plen. n. 12 del 2018). Il quarto motivo, fondato sugli artt. 2033 e 2041 c.c., è parimenti infondato: le opere erano state realizzate nell’ambito di un accordo ex art. 11 legge n. 241/1990 e l’edificazione è domandata fuori dalla convenzione, con conseguente applicazione del principio di onerosità del titolo. L’appello è respinto; le spese del grado sono compensate in ragione del risalente orientamento favorevole alle appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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