Spese di lite ridotte per serialità: la liquidazione va motivata (Cons. Stato n. 3942 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel disporre la condanna alle spese, deve attenersi ai parametri del d.m. n. 55 del 2014, potendosene discostare solo con motivazione congrua. L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato il vincolo legale dei minimi inderogabili, ma non esime il giudice dall’indicare i criteri della liquidazione quando questa si collochi in misura manifestamente diversa dalla tabella. La riduzione delle spese fondata sul solo carattere seriale del contenzioso, senza ulteriori argomentazioni, è immotivata. Una liquidazione manifestamente inferiore al necessario ristoro delle spese di giustizia intacca il principio di effettività della tutela giurisdizionale e va riformata in appello.

Il Fatto

La parte appellante aveva adito il TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile che aveva ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Il TAR ha accolto il ricorso, ma ha liquidato le spese in euro 500,00, oltre oneri, tenuto conto del carattere seriale e della natura della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La parte appellante ha impugnato la sentenza nella sola parte relativa alla statuizione sulle spese, deducendo la loro determinazione in misura inferiore ai parametri tariffari minimi. Il Ministero si è costituito solo formalmente e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti su casi analoghi, tra cui nn. 3174, 3175 e 3176 del 23 aprile 2026 e n. 7620 del 22 maggio 2025, e ribadisce l’ampia discrezionalità del TAR nella statuizione sulle spese, comprensiva del riconoscimento equitativo dei giusti motivi di compensazione, secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2007.

Quando però il giudice condanna al pagamento, deve fare riferimento ai parametri generali del d.m. n. 55 del 2014, come rivisti dal d.m. n. 147 del 2022, valutando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, valore e difficoltà dell’affare, risultati conseguiti e complessità delle questioni, con possibilità di oscillazione fino al 50 per cento.

L’abrogazione delle tariffe ad opera dell’art. 9, comma 1, legge n. 27 del 2012 ha eliminato il vincolo legale della inderogabilità dei minimi. Resta tuttavia fermo che i parametri vanno applicati, salvo scostamento motivato: in caso di divergenza apprezzabile dai limiti tabellari, il giudice deve indicare i criteri seguiti, con l’unico limite di legge dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che esclude liquidazioni simboliche non consone al decoro professionale.

La liquidazione del TAR si fondava sul solo criterio di soccombenza e sulla serialità della controversia, senza ulteriori argomentazioni sulla quantificazione. La serialità, osserva il Collegio, non giustifica la compensazione: al contrario, aggrava la responsabilità dell’amministrazione che persevera in un contegno riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241 del 1990. L’importo manifestamente inferiore al ristoro necessario lede il principio di effettività della tutela sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 della Carta di Nizza.

In riforma parziale, il Collegio liquida le spese del primo grado in euro 800,00, oltre accessori e con distrazione, commisurandole alla difficoltà e all’impegno richiesti su un’unica questione. Compensa invece le spese del grado di appello in ragione dell’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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