Interdittiva antimafia illegittima e risarcimento del danno da perdita di commesse (TAR Liguria n. 446 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da illegittima informazione antimafia interdittiva, la colpa dell’Amministrazione è configurabile quando il Prefetto ometta di considerare elementi istruttori “a discarico” chiaramente emergenti dalle informazioni di polizia e richiamati nella memoria endoprocedimentale. Il giudizio prefettizio, pur ampiamente discrezionale e fondato su fattispecie “aperta”, resta sindacabile quanto all’errore inescusabile. Quanto al lucro cessante per le commesse non eseguite, il ristoro consiste nell’utile effettivo, pari alla differenza tra il prezzo offerto e i costi della commessa, con esclusione del danno emergente assorbito. Non sono risarcibili le conseguenze atipiche, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., quale l’extrapofitto da metalli pregiati non contemplati dalla committente.

Il Fatto

Una società operante nella bonifica di siti industriali e nello smaltimento di rifiuti, dopo aver chiesto il rinnovo dell’iscrizione nella white list, si vedeva respingere l’istanza e applicare dal Prefetto di Savona un’interdittiva antimafia. La misura veniva annullata con sentenza del TAR Liguria passata in giudicato. La società ha quindi agito per la condanna della Prefettura al risarcimento del danno, lamentando un’istruttoria condotta con colpa inescusabile: la Prefettura non avrebbe tenuto conto degli elementi che documentavano la cesura dei rapporti con il soggetto controindicato, valorizzando al contrario contatti commerciali saltuari e di minima entità.

La ricorrente ha invocato il ristoro del danno emergente e del lucro cessante per i contratti dismessi, della perdita di chances per la mancata partecipazione a gare pubbliche e del pregiudizio curricolare, con rivalutazione e interessi. L’Amministrazione ha resistito chiedendo la reiezione, eccependo anche il concorso di colpa della danneggiata. Il Tribunale ha disposto C.T.U. e supplemento di consulenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la domanda nel paradigma dell’art. 2043 cod. civ., richiamando Cons. St., ad. plen., n. 7 del 2021, e verifica la sussistenza di illegittimità del provvedimento, danno ingiusto, nesso causale e colpa. I primi tre elementi emergono per tabulas. Sull’elemento soggettivo, il Tribunale richiama l’orientamento sull’errore scusabile: la scriminante opera quando le acquisizioni istruttorie sono astrattamente idonee a sorreggere un giudizio plausibile di infiltrazione, ancorché poi ritenute insufficienti in sede giurisdizionale. La fattispecie è “aperta” e la valutazione del Prefetto si risolve in un giudizio probabilistico.

Nel caso concreto la valutazione erronea è però inescusabile: il provvedimento si fondava su pregresse collaborazioni, omettendo che la società, appresa la notizia dell’esclusione del soggetto controindicato e dei suoi precedenti, aveva troncato ogni rapporto, licenziato gli operai legati a quel soggetto e risolto i contratti. La Guardia di Finanza aveva escluso indizi di infiltrazione. Gli ulteriori profili indiziari erano manifestamente inidonei. La mancata considerazione di tali elementi, richiamati nella memoria endoprocedimentale, disvela la colpa.

Sulla quantificazione, il Collegio esclude il danno emergente e liquida il solo utile effettivo, quale differenza tra prezzo offerto e costi (richiamando Cons. St., ad. plen., n. 2 del 2017). Per la prima gara ridetermina il lucro in € 52.222,74, espungendo l’utile presunto del 10% e le voci di danno emergente. Per la seconda commessa, eseguita in solitaria, il C.T.U. ha accertato una perdita: il lucro non è risarcibile, né rileva l’extrapofitto da metalli raffinati, conseguenza atipica ai sensi dell’art. 1223 cod. civ.. Per la terza e la quarta procedura liquida, rispettivamente, € 196.622,22 (con chance di proroga al 70%) ed € 163.940,76.

Il Tribunale nega rivalutazione e interessi anteriori al deposito, riconoscendo solo gli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ. dalla pubblicazione. Respinta l’eccezione di concorso di colpa: la rinuncia cautelare avvenne su indicazione del Collegio e la mancata notifica immediata è irrilevante. La perdita di chance per le gare non è provata, avendo la società potuto partecipare specificando la pendenza del giudizio. Il danno curricolare è sfornito di prova. Il ricorso è accolto per € 412.785,72.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1223 c.c.

Tutte le 336 sentenze sull'art. 1223 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *