Leasing finanziario: tasso leasing e TAEG non fondano la nullità del contratto (ABF Collegio di Torino n. 3545 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel leasing finanziario le disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia prevedono che, in luogo del tasso di interesse, sia indicato il tasso interno di attualizzazione. La mancata o errata indicazione di tale tasso non determina l’applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell’art. 117, commi 6 e 7, T.U.B., ma consente al cliente di chiedere soltanto il risarcimento del danno, da provare. La qualificazione dell’operazione come prodotto composto presuppone che i contratti collegati realizzzino un’unica operazione economica e che le componenti accessorie siano imposte per ottenere il finanziamento: la sola contestuale sottoscrizione di finanziamenti per polizze assicurative non basta. Esclusi tali costi dal calcolo, la doglianza di usurarietà resta sfornita di prova.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un autoveicolo, con 60 canoni mensili e prezzo di opzione di acquisto finale. Contestualmente erano stati sottoscritti due contratti di finanziamento, destinati al pagamento del premio di due polizze assicurative accessorie.
La ricorrente deduceva che il contratto di leasing indicava il solo tasso leasing e il TAEG, senza TAN e TAE, e che il TAEG stesso era calcolato senza includere i costi delle polizze. Da qui la prospettazione del prodotto come prodotto composto, il ricalcolo di un TAEG effettivo pari al 22,70%, la conseguente usurarietà del contratto e la richiesta di restituzione di € 13.488,63. L’intermediario resisteva sostenendo la conformità dell’operazione alla normativa di settore e l’insussistenza del carattere composto del prodotto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha individuato tre nuclei di contestazione: l’asserita usurarietà del leasing, la nullità parziale per violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B. e la nullità ex art. 117, comma 8, T.U.B. per indeterminatezza dell’oggetto. La premessa logica di tutte le doglianze risiedeva nella qualificazione dell’operazione come prodotto composto.
Su questo punto il Collegio ha ritenuto la prospettazione erronea. La stipula dei due contratti assicurativi non era imposta dal contratto di leasing, e la ricorrente stessa non lo sosteneva. Il cliente non era obbligato a concludere l’assicurazione con quella impresa, né a finanziarla tramite la società di leasing. Creare la connessione per affermare l’esistenza di un prodotto composto è, secondo il Collegio, metodologicamente scorretto.
Il Collegio ha poi respinto l’equiparazione tra premio assicurativo e costo del finanziamento. Escluse le polizze dal calcolo del TEG, il tasso resta al di sotto del tasso soglia. La contestazione sul punto è apparsa inoltre generica, non avendo la ricorrente precisato in che misura il tasso leasing sarebbe errato.
Resta la censura sulla mancata indicazione di TAN e TAE. Il Collegio ha richiamato le disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza del 29.7.2009, che per il leasing finanziario prevedono l’indicazione del tasso interno di attualizzazione in luogo del tasso di interesse. Ha quindi ribadito l’orientamento consolidato dei Collegi: la mancata o errata indicazione del tasso leasing non comporta l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, commi 6 e 7, T.U.B., ma solo la facoltà di chiedere il risarcimento del danno, non richiesto nel caso concreto. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.