Recesso ad nutum dal conto corrente e insindacabile scelta della banca (ABF Collegio di Milano n. 2035 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso ad nutum dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1855 c.c., è libero e di per sé insindacabile, non potendosi apprezzare nel merito le scelte economiche della banca. L’art. 1855 c.c. non impone all’intermediario un onere di motivazione del recesso, perché diversamente l’istituto si trasformerebbe in un recesso per giusta causa. La condotta della banca resta tuttavia valutabile alla luce della clausola generale di buona fede e correttezza, ma la sua violazione non può desumersi dalla sola assenza di motivazione né dalla mera contiguità temporale con un precedente reclamo. La domanda di indennizzo o risarcimento richiede allegazione specifica, prova del danno e dimostrazione del nesso causale, non supplendo la liquidazione equitativa in assenza di elementi idonei a fondare la responsabilità.

Il Fatto

Un’associazione del Terzo Settore, titolare di un conto corrente acceso nel 2014 cui era associata una carta prepagata, ha proposto ricorso all’ABF lamentando il recesso unilaterale comunicato dalla banca con pec del 17.10.2025. Poco prima, il 5.09.2025, l’ente aveva presentato un reclamo, riscontrato dall’ufficio reclami, in cui segnalava l’impossibilità di visualizzare i nominativi degli ordinanti dei bonifici e un comportamento ritenuto inaccettabile del direttore di filiale.

La ricorrente ha dedotto la natura ritorsiva del recesso, adottato pochi giorni dopo un reclamo riconosciuto, in violazione dei principi di correttezza e buona fede e delle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia. Ha chiesto l’accertamento dell’abusività, il ripristino del rapporto o l’apertura di uno equivalente, la motivazione scritta delle ragioni della revoca e un indennizzo anche simbolico, oltre alla conformazione delle procedure interne. La banca ha eccepito l’inammissibilità delle domande a natura costitutiva e conformativa e l’infondatezza della pretesa risarcitoria, non documentata.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità. Le domande di ripristino del conto o di apertura di un nuovo rapporto integrerebbero richieste costitutive dirette a un facere infungibile, estranee alla competenza dell’Arbitro. Poiché la ricorrente, in sede di repliche, ha riformulato il petitum, tali domande si intendono rinunciate. Analogo vizio colpisce la richiesta di “uniformazione” delle procedure interne, di carattere conformativo e non compresa nelle attribuzioni dell’ABF.

Sul merito, il Collegio rileva che la banca ha richiamato il diritto di recesso previsto dall’art. 23, comma 6, del contratto, che la ricorrente non contesta la ricezione delle comunicazioni e che sono state rispettate modalità pattuite e termini di preavviso. L’esercizio del recesso ad nutum nei contratti a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1855 c.c., è libero e insindacabile nel merito.

La giurisprudenza ABF richiamata (Collegio di Milano n. 8496/2025, Collegio di Milano n. 7594/2022, Collegio di Roma n. 6164/2022, Collegio di Bari n. 3153/2022, Collegio di Bologna n. 18120/2020) esclude che l’art. 1855 c.c. sia compatibile con un onere di motivazione: esigerlo snaturerebbe l’istituto, tramutandolo in un recesso per giusta causa. Resta fermo che la condotta della banca è valutabile alla luce della buona fede.

Tale valutazione, però, non si risolve a favore della ricorrente. La violazione del principio di buona fede non può desumersi dalla sola assenza di motivazione. Quanto alla contiguità temporale tra reclamo e recesso, il Collegio ritiene che l’indice non sia di per sé sufficiente a qualificare la condotta come scorretta o a indicare un esercizio arbitrario del diritto.

Segue il rigetto della domanda risarcitoria. La ricorrente non allega documentazione o elementi specifici a supporto della pretesa, né prova il pregiudizio organizzativo e reputazionale. Secondo l’orientamento richiamato (Collegio di Coordinamento n. 7716/2017), la domanda di indennizzo va valutata secondo i criteri di allegazione specifica, prova del danno e dimostrabilità del nesso causale, restando esclusa la liquidazione equitativa in assenza di elementi idonei a fondare la responsabilità. Il ricorso è quindi non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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