Recesso dal conto corrente: preavviso lungo e buona fede escludono responsabilità banca (ABF Collegio di Milano n. 1457 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1855 c.c., il recesso dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato non richiede alcuna motivazione, essendo la banca vincolata soltanto al preavviso e a una condotta secondo buona fede. Le modalità di esercizio del recesso restano tuttavia valutabili alla luce dell’art. 1375 c.c., che impone l’esecuzione del contratto secondo correttezza. La concessione di un termine di preavviso superiore a quello legale e contrattuale integra di per sé il parametro della correttezza e rende legittimo l’esercizio del diritto. È conseguentemente priva di pregio la pretesa risarcitoria non supportata dalla prova del pregiudizio, tanto più che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge o per lesione grave di interessi costituzionalmente rilevanti. La domanda di imporre alla banca una lettera di scuse è infine inammissibile, perché richiederebbe una pronuncia costitutiva preclusa all’Arbitro.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un conto corrente acceso presso la filiale virtuale dell’intermediario. A seguito della compilazione del questionario di adeguata verifica relativo all’acquisto di criptovalute, la banca rivede la profilatura del cliente quanto alla sua rischiosità e, valutata sopravvenuta inopportunità nella prosecuzione del rapporto, esercita il recesso dal conto.

Il cliente reputa illegittima la condotta e chiede all’intermediario di avviare una verifica interna sulle ragioni della chiusura e sulla mancanza di contraddittorio, di produrre una lettera di scuse e di riconoscere un risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 800,00. La banca resiste invocando l’insindacabilità delle proprie scelte imprenditoriali in ordine alla convenienza di mantenere in vita i rapporti.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nella verifica delle modalità con cui l’intermediario ha esercitato il recesso, contestando il ricorrente l’assenza di motivazione e la mancanza di contraddittorio. Il punto di partenza è l’art. 1855 c.c., che per le operazioni regolate in conto corrente a tempo indeterminato consente a ciascuna parte di recedere dandone preavviso nel termine degli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Da questa norma il Collegio ricava che la banca è vincolata soltanto a un preventivo avviso e a una condotta secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1375 c.c.. Ne deriva che ai fini del recesso ad nutum non occorre alcuna motivazione e non è necessario verificare le ragioni che hanno indotto l’intermediario alla chiusura del rapporto. Resta invece il tema della valutazione delle modalità di esercizio del diritto alla luce dei canoni di correttezza.

Il Collegio esamina allora il contratto quadro sottoscritto dalle parti, che all’art. 15 prevede la facoltà di recesso dell’intermediario mediante comunicazione scritta con preavviso di quindici giorni. Dalla documentazione emerge che la banca ha comunicato il recesso con raccomandata A/R inviata il 15 maggio 2025 e consegnata il 31 maggio 2025, concedendo un preavviso di due mesi dalla data della comunicazione.

Tale termine è migliorativo rispetto sia alla legge sia alle pattuizioni contrattuali. In conformità al proprio orientamento consolidato, il Collegio ritiene che l’estensione del preavviso da quindici giorni a due mesi sia sufficiente a integrare il parametro della correttezza e buona fede, cosicché la condotta dell’intermediario non è censurabile e il recesso risulta correttamente esercitato.

Per le stesse ragioni è priva di pregio la pretesa risarcitoria, non avendo il cliente fornito alcuna prova del concreto pregiudizio economico. Il Collegio richiama i consolidati indirizzi della Suprema Corte, secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile solo nelle ipotesi previste dalla legge o in caso di lesione grave e non futile di un interesse di rilevanza costituzionale. È infine inammissibile la domanda di imporre alla banca la produzione di una lettera di scuse, perché implicherebbe una pronuncia costitutiva preclusa all’Arbitro. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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