Recesso dal conto corrente a tempo indeterminato: legittimo senza obbligo di motivazione (ABF Collegio di Bologna n. 944 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente bancario a tempo indeterminato, l’intermediario è titolare di un diritto potestativo di recesso ai sensi degli artt. 1373 e 1855 cod. civ., esercitabile ad nutum e senza obbligo di specifica motivazione, essendo la legge a consentire lo scioglimento del vincolo in assenza di giusta causa. Il recesso resta subordinato al rispetto del termine di preavviso fissato dagli usi, dalla legge o dal contratto e al canone di buona fede nell’esecuzione di cui all’art. 1375 cod. civ.. La mancanza di motivazione non integra di per sé violazione della correttezza, salvo che il ricorrente alleghi e provi ulteriori indici di abuso, non coincidenti con la sola scelta di recedere senza motivare.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente presso un intermediario, riceveva in data 14 maggio 2025 la comunicazione di recesso unilaterale dal contratto, motivata in modo generico con riferimento a “valutazioni discrezionali della banca”. Chiedeva quindi formalmente la revoca del recesso, produceva documentazione sulle operazioni oggetto di attenzione e manifestava la volontà di estinguere anticipatamente il mutuo collegato, dichiarandosi disponibile a trasferire il residuo presso altro istituto.
L’Ufficio Reclami ribadiva l’intenzione di recedere senza riscontrare puntualmente i documenti prodotti. Il ricorrente adiva così l’Arbitro contestando l’arbitrarietà del recesso sotto il profilo della buona fede e della mancanza di motivazione. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità della domanda, perché volta a ottenere un fare infungibile, e nel merito invocava il preavviso di due mesi, ben superiore al termine contrattuale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Le Disposizioni ABF consentono di demandare all’Arbitro l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà e la condanna al pagamento di una somma di denaro. Ne segue l’inammissibilità delle domande con cui si chiede di ordinare la sospensione degli effetti del recesso, il mantenimento dell’operatività del conto e la condanna della banca alle spese di trasferimento, trattandosi di pretese a contenuto non infungibile. L’eccezione è invece respinta quanto alle domande di accertamento dell’illegittimità del recesso e della violazione della buona fede.
Nel merito, il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 1373 e 1855 cod. civ. L’art. 1855 cod. civ. prevede che, se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere dando preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni. Da ciò deriva il diritto potestativo dell’intermediario, vincolato soltanto a una previa informazione e a una condotta secondo buona fede ex art. 1375 cod. civ.
Il Collegio esclude quindi l’esistenza di uno specifico obbligo di motivazione del recesso, ove sia concesso un termine di preavviso, e richiama il consolidato orientamento arbitrale in tal senso (Collegio Milano n. 2925/2013, Collegio Napoli n. 3679/14, Collegio Bari n. 21080/20 e n. 11903/2021; Collegio Roma n. 10073/2018). Osserva inoltre che l’informativa sarebbe preclusa quando l’intermediario agisca per ragioni legate alla normativa antiriciclaggio, come avvenuto nel caso concreto, nel quale la scelta di recedere è stata comunque giustificata.
Il modus operandi del diritto resta tuttavia sindacabile sotto il profilo della buona fede oggettiva, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 20106 del 2009; Cass. n. 10125 del 2021). Nel caso di specie, però, il ricorrente non ha offerto prova dell’abuso né ha formulato domanda risarcitoria. La mera assenza di motivazione non può essere equiparata alla violazione della correttezza, perché un simile automatismo renderebbe impraticabile un recesso che legge e contratto prevedono come possibile.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso parzialmente inammissibile e non lo accoglie per il resto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1373 c.c. – Recesso unilaterale
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 1855 c.c. – Operazione a tempo indeterminato