Recesso ad nutum dal conto corrente: irrilevante il difetto di motivazione (ABF Collegio di Bari n. 527 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1855 cod. civ. riconosce a entrambe le parti di un rapporto regolato in conto corrente a tempo indeterminato il diritto potestativo di recesso, con l’onere di dare un congruo preavviso secondo gli usi o, in mancanza, di quindici giorni. Il recesso della banca è legittimo anche in assenza di una motivazione specifica e non richiede una giusta causa: è un recesso ad nutum. L’esercizio del diritto resta tuttavia soggetto alla clausola generale di buona fede nell’esecuzione del contratto, che non consente un recesso assolutamente imprevisto e arbitrario. L’eventuale previsione contrattuale di un recesso immediato per giustificato motivo non esclude la valutazione della condotta complessiva dell’intermediario e del margine di tempo concretamente concesso al cliente.

Il Fatto

Una società ricorrente contesta il recesso esercitato dalla banca dal conto corrente a essa intestato. Sostiene che l’intermediario abbia agito senza specifica delle irregolarità contestate e in mancanza di spiegazioni puntuali, chiedendo di dichiarare la chiusura illegittima, di ordinare alla banca di fornire illustrazioni più dettagliate e di disporre un risarcimento per i danni subiti per impossibilità di effettuare pagamenti e per i disagi finanziari.

La banca eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché volto a una condanna a un facere infungibile, estranea alla competenza dell’ABF. Nel merito afferma di aver receduto nel rispetto della correttezza e della buona fede e delle previsioni contrattuali, con comunicazione scritta via Pec del 09/09/2025, senza preavviso per la sussistenza di un giustificato motivo. Rappresenta che il rapporto era inutilizzato da circa diciotto mesi e registrava solo addebiti per spese, competenze e imposte, e di aver comunque chiuso il conto solo dopo circa un mese, per consentire operazioni urgenti e l’apertura di un nuovo rapporto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene infondata. Secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, la domanda costitutiva può essere riqualificata come di mero accertamento quando petitum e causa petendi siano sufficientemente determinati. I Collegi adottano un approccio sostanziale, anche perché il ricorso può essere presentato senza l’ausilio di un procuratore. Nel caso concreto la ricorrente, in sede di repliche, ha precisato di chiedere l’accertamento dell’illegittimità della condotta e il risarcimento del danno.

Nel merito il ricorso è comunque infondato. Il Collegio richiama l’art. 1855 cod. civ. e il costante orientamento secondo cui la norma consente il recesso ad nutum da un rapporto a tempo indeterminato, senza bisogno di alcuna motivazione specifica. Il recesso non trova fondamento nell’esistenza di una giusta causa ed è di principio valido anche in assenza di eventi oggettivamente apprezzabili come giustificato motivo. A sostegno richiama, tra le altre, Collegio di Bari n. 3153 del 2022, Collegio di Bologna n. 6830 del 2021, Collegio di Torino n. 6830 del 2021 e Collegio di Roma n. 1831 del 2017.

Il Collegio precisa poi i limiti del principio. Sussiste un dovere dell’intermediario di comunicare il recesso e di informare il cliente delle conseguenze, ma non si rinviene, in forza dell’art. 1375 cod. civ., un obbligo di comunicare le ragioni che hanno indotto alla chiusura del rapporto. Anche il recesso da un rapporto a tempo indeterminato deve però essere valutato alla luce della buona fede, non potendosi giustificare un esercizio del diritto assolutamente imprevisto e arbitrario.

Applicando tali criteri, la condotta dell’intermediario appare legittima. Le condizioni generali allegate prevedono un preavviso minimo di dieci giorni per i clienti non consumatori e la facoltà di recedere senza preavviso, con comunicazione scritta, in caso di giustificato motivo. Nella Pec del 09/09/2025 la banca ha indicato la irregolare movimentazione del conto; nel riscontro al reclamo del 15/09/2025 ha parlato di movimentazione non in linea con le politiche creditizie, e nelle controdeduzioni ha chiarito l’inattività del rapporto da circa diciotto mesi e i soli addebiti di costi, evitando così l’incremento dell’esposizione debitoria.

Il Collegio valorizza infine il margine di tempo concretamente concesso: la banca, pur avendo comunicato un recesso senza termine di preavviso, ha chiuso il rapporto solo dopo circa un mese, consentendo alla cliente operazioni urgenti e l’apertura di un nuovo conto. Tali elementi comprovano la legittimità della condotta e rendono assorbita la richiesta risarcitoria, peraltro non provata. Il ricorso non è quindi accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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