Recesso bancario dal conto corrente: preavviso congruo e irrilevanza della motivazione (ABF Collegio di Roma n. 1581 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente a tempo indeterminato, la banca può recedere ad nutum in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 1855 c.c., con l’unico limite del rispetto del preavviso stabilito convenzionalmente o dagli usi, comunque non inferiore a quindici giorni. Qualora il recesso sia comunicato con un preavviso congruo, l’assenza di motivazione non integra violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, divenendo irrilevante la ragione posta a fondamento della chiusura del rapporto. La valutazione sull’adeguatezza della motivazione assume rilievo solo ove il recesso sia esercitato con effetto immediato. È inammissibile la domanda volta a sollecitare una pronuncia di natura consulenziale o costitutiva, estranea alle attribuzioni dell’Arbitro.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente utilizzato come conto principale per spese e incassi, riceveva in data 11 giugno 2025 dalla banca la comunicazione di chiusura del rapporto, senza preavviso né motivazione. L’assistenza via chat non forniva chiarimenti. Seguiva formale reclamo del 17 giugno 2025, con richiesta di ripristino del rapporto e di indicazione delle ragioni del recesso; con riscontro del 7 luglio 2025 l’intermediario confermava la chiusura, dichiarando di non essere tenuto a ulteriori spiegazioni.
Il cliente adiva quindi l’Arbitro chiedendo accertarsi la legittimità della chiusura in assenza di motivazione dettagliata, la riattivazione del rapporto e, in ogni caso, l’ostensione delle ragioni del recesso. La banca, costituitasi, eccepiva di aver agito in conformità alle condizioni contrattuali, di aver avvisato il ricorrente via e-mail e notifiche in App che i servizi sarebbero cessati dal 10 agosto 2025 e di aver apposto limitazioni sul conto già dall’11 giugno 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
In via pregiudiziale, il Collegio delimita il thema decidendum. La richiesta di riattivazione del rapporto, in quanto volta a sollecitare una pronuncia di natura costitutiva preclusa all’Arbitro, è ammissibile solo nella sua componente di accertamento dell’eventuale illegittimità della condotta dell’intermediario. La generica istanza diretta ad accertare violazioni del diritto all’informazione e della normativa applicabile è invece inammissibile, perché idonea a sollecitare una funzione meramente consulenziale, estranea alle attribuzioni dell’Arbitro.
Nel merito, la questione concerne la legittimità del recesso della banca dal rapporto di conto corrente. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1855 c.c. per assenza di preavviso. La norma, per il contratto a tempo indeterminato, consente il recesso ad nutum in qualsiasi momento, salvo il rispetto di un preavviso convenzionale o secondo gli usi, comunque non inferiore a quindici giorni.
Il Collegio rileva che la comunicazione dell’11 giugno 2025 è pervenuta all’indirizzo e-mail del ricorrente e che, pur priva di motivazione, prevedeva un preavviso di due mesi. Non risultano contestate né la facoltà di estinguere il rapporto né il rispetto dei termini di preavviso.
Da qui il passaggio argomentativo centrale: ove il recesso fosse stato esercitato con effetto immediato, il Collegio avrebbe dovuto indagare l’adeguatezza della motivazione per valutare la legittimità della condotta. Poiché invece è stato riconosciuto un termine di preavviso congruo, il motivo del recesso diviene irrilevante. La domanda di accertamento dell’illegittimità del recesso non è pertanto fondata, con conseguente mancato accoglimento delle istanze accessorie. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.