Note prefettizie endoprocedimentali non impugnabili e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 863 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le note con cui la Prefettura comunica l’avvio del procedimento di revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi, o replica alle osservazioni difensive, costituiscono atti endoprocedimentali privi di immediata lesività. Esse non sono autonomamente impugnabili e possono essere contestate solo insieme al provvedimento finale, salvo che siano atti di natura vincolata idonei a imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva. La domanda con cui si censura il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione resta nella disponibilità del ricorrente fino alla trattazione della causa: se questi dichiara di avere perso interesse, il giudice dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Fatto
Il ricorrente, guardia particolare giurata alle dipendenze di una società di vigilanza, a seguito di una perquisizione e del rinvenimento di sostanze stupefacenti per uso personale, veniva segnalato al Prefetto ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990. La Prefettura avviava quindi il procedimento di revoca della nomina e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta, con contestuale divieto di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931.
Il ricorrente impugnava le due note prefettizie, lamentando che il procedimento di revoca fosse stato avviato prima della definizione del procedimento ex art. 75, e chiedeva accertarsi il silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione. Respinta la domanda cautelare, nelle more il difensore dichiarava di non avere più interesse all’annullamento e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione dell’amministrazione e qualifica le note gravate come atti interlocutori endoprocedimentali. Si tratta di mere comunicazioni finalizzate a garantire la partecipazione al soggetto destinatario degli effetti dei provvedimenti finali, oppure di una replica alle osservazioni presentate dal difensore nell’ambito del procedimento avviato su segnalazione.
Richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che gli atti endoprocedimentali non sono di regola immediatamente lesivi. Essi rilevano ai fini dello sviluppo dell’iter, ma non esprimono la determinazione finale: fino alla sua adozione restano sconosciuti tanto l’esito del procedimento quanto la possibilità che esso conduca a un provvedimento lesivo. La contestazione è quindi possibile solo unitamente all’atto conclusivo.
Il Collegio richiama l’eccezione costituita dagli atti di natura vincolata che imprimono un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva. Nel caso concreto tale fattispecie non ricorre, perché le comunicazioni non esauriscono la discrezionalità dell’amministrazione. Su questo punto il Tribunale cita il Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4596/2023, oltre a precedenti delle Sezioni V e IV e a TAR Lazio n. 11112/2022.
Quanto alla domanda sul silenzio, il Tribunale applica il principio della domanda. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, la quale, fino alla trattazione per la decisione, può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: non può quindi che dichiarare l’improcedibilità. Sul punto richiama Consiglio di Stato n. 4913/2012 e n. 3848/2016.
Il dispositivo dichiara il ricorso in parte inammissibile ex art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. e per la restante parte improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Le spese sono integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c.. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte.
Nota della Redazione
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