Gestione venatoria e commissariamento: la Riserva risponde dei registri non corretti (Cons. Stato n. 9929 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Riserva di caccia è titolare dell’obbligo di corretta tenuta del registro degli abbattimenti e di redazione della relazione consuntiva annuale; la successiva ratifica del Distretto venatorio non la esonera dalle responsabilità conseguenti a errate attestazioni. I capi rinvenuti morti devono essere indicati separatamente rispetto ai capi abbattuti, non concorrendo di regola al raggiungimento del piano di prelievo. La sola violazione delle prescrizioni del Piano faunistico regionale è sufficiente ad attivare i poteri regionali di intervento, anche in assenza di incidenza diretta sulla tutela della fauna e sul numero di animali abbattuti. Il provvedimento di gestione sostitutiva è proporzionato quando sospende temporaneamente l’attività venatoria e affida la gestione a un commissario con il solo compito di attivare le procedure elettive dei nuovi organi.
Il Fatto
I soci e titolari di cariche di una Riserva di caccia impugnavano davanti al TAR Friuli Venezia Giulia il provvedimento con cui la Regione aveva disposto la gestione sostitutiva dell’ente. La decisione regionale si fondava su una serie di irregolarità contestate per tre annate venatorie: nelle relazioni consuntive annuali risultavano conteggiati come abbattuti numerosi esemplari in realtà rinvenuti morti, con conseguente distorta rappresentazione dei dati trasmessi all’amministrazione.
Il TAR rigettava il ricorso, ritenendo il contraddittorio correttamente instaurato con il direttore della Riserva, gli addebiti imputabili alla sola Riserva e l’interesse alla corretta tenuta dei registri dotato di autonoma rilevanza. Proponevano appello i ricorrenti soccombenti, ribadendo l’imputazione delle mancanze al Distretto venatorio e deducendo il difetto di istruttoria del giudice di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato assorbe le eccezioni di rito riproposte dalla Regione in ragione dell’infondatezza nel merito. Sul primo motivo, la comunicazione di avvio indirizzata al “Direttore della Riserva” era rivolta al destinatario nella sua qualità organica e non a titolo personale; irrilevante la notifica all’indirizzo di residenza, poiché ai sensi dell’art. 143 c.p.c., applicabile in via analogica, le notifiche agli enti possono eseguirsi presso la persona fisica che li rappresenta.
Il nucleo della decisione riguarda l’imputazione degli obblighi documentali. Gli appellanti sostenevano che la compilazione spettasse al Distretto venatorio. La Sezione ricostruisce il riparto: l’art. 15, comma 2, lett. c) e d), l.r. n. 6/2008 e il par. 14 del Piano faunistico regionale assegnano alla Riserva la tenuta del registro e la redazione della relazione; al Distretto competono la verifica di classe ed età dei capi e la mera ratifica con inoltro alla Regione. Le errate attestazioni sono dunque addebitabili anzitutto alla Riserva, che non può invocare l’avvenuta ratifica come esimente.
Quanto al dedotto difetto di istruttoria del TAR, la corte territoriale non avrebbe acquisito il modello di relazione e la documentazione del Distretto. L’ordinanza istruttoria della Sezione ha colmato la lacuna: dal modello emerge che la relazione prevede la separata indicazione dei capi abbattuti e di quelli rinvenuti morti, in una tabella collocata nell’ultima pagina. Nel fascicolo degli appellanti quella pagina risulta mancante per tutte e tre le annualità. La censura è quindi infondata, come quella sulla competenza distrettuale.
Infine, il Collegio esclude la violazione del principio di proporzionalità. L’art. 21, comma 2, l.r. n. 6/2008 consente l’intervento regionale quando la gestione contrasta con gli obiettivi del Piano; anche la sola violazione delle sue prescrizioni è sufficiente ad attivare i poteri repressivi, a prescindere dall’incidenza sulla tutela della fauna. Il provvedimento si limita a sospendere temporaneamente l’attività venatoria e ad affidare la gestione a un commissario incaricato di indire le elezioni dei nuovi organi, già in scadenza naturale.
L’appello è rigettato, con condanna in solido degli appellanti alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.