Prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza senza automatismo doloso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27357 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi dovuti alla Gestione separata presso l’INPS, la prescrizione del credito decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. Il professionista iscritto alla propria Cassa categoriale che versi esclusivamente il contributo integrativo di carattere solidaristico non costituisce presso la Cassa alcuna posizione previdenziale e resta obbligato all’iscrizione alla Gestione separata, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa. In tema di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., non si configura alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l’occultamento doloso del debito contributivo: la condotta dolosa presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, idoneo a determinare una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito.

Il Fatto

La vicenda riguarda un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, il quale aveva versato per l’anno 2011 il solo contributo integrativo alla propria Cassa, senza iscriversi alla Gestione separata. L’INPS aveva preteso il pagamento dei contributi mediante avviso bonario. Il Tribunale di Ancona aveva accolto l’opposizione, ritenendo prescritta la pretesa contributiva.

La Corte d’Appello di Ancona, in integrale riforma, aveva rigettato l’opposizione, collocando l’exordium praescriptionis alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e ravvisando una condotta dolosa del professionista nella mancata compilazione del quadro RR. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il quarto motivo e la prima parte del terzo, per la loro pregiudizialità. Quanto all’obbligo di iscrizione, la Corte richiama Cass. n. 30344/2017 e ne dà continuità: il versamento del solo contributo integrativo non costituisce alcuna posizione previdenziale in capo al professionista, dovendosi porre il rapporto tra sistema categoriale e Gestione separata in termini di complementarità e non di alternatività. Il motivo è rigettato, non avendo addotto argomenti idonei a confutare un orientamento condiviso dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 104/22 e 55/24.

La prima parte del terzo motivo, relativa alla fascia di reddito inferiore a euro 5.000,00, è inammissibile per la novità della questione: dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta che l’eccezione sia stata sollevata nei gradi di merito, né il ricorrente ha trascritto alcunché a sostegno delle proprie deduzioni, rimaste prive di sufficiente specificità.

Sono invece fondati il primo motivo e la seconda parte del terzo. Sull’exordium praescriptionis, la Corte ribadisce che la prescrizione del credito contributivo decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 907/2026). La corte territoriale, nell’ancorare la decorrenza al 24/09/2012, è incorsa nel vizio di violazione di legge.

Quanto alla sospensione della prescrizione, la Corte censura l’automatismo con cui il giudice di appello ha desunto dall’omessa compilazione del quadro RR l’occultamento doloso del debito contributivo. Richiamando Cass. n. 8042/2026 e i precedenti in essa citati, si afferma che la condotta rilevante ex art. 2941, n. 8, cod. civ. postula un puntuale accertamento di fatto sul coefficiente psicologico del professionista, non evincibile dal mero dato formale.

La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà attenersi ai principi stabiliti e valutare, nella determinazione del giorno di scadenza del pagamento, i d.P.C.m. emanati in attuazione dell’art. 12, co. 5 d.lgs. n. 241/97: per l’anno 2011 l’art. 1, co. 1 d.P.C.m. 06/06/2012 ha fissato il termine al 09/07/2012, con possibile rilevanza del differimento rispetto alla prescrizione eccepita. Il secondo motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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