Gravi indizi cautelari e riesame: inammissibile riesame della valutazione indiziaria in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 36717 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di gravi indizi di colpevolezza richiesta dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. non è omologa a quella che fonda il giudizio finale di colpevolezza: è sufficiente l’emersione di qualsiasi elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato. I gravi indizi non corrispondono agli indizi del giudizio di merito e non vanno valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dalla norma cautelare. In sede di legittimità il peso probatorio degli indizi è contestabile solo sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Sono perciò inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice del riesame.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26.05.2026, ha rigettato l’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale del 24.04.2026, che gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per una pluralità di episodi di riciclaggio, rapine, un tentativo di rapina e partecipazione ad associazione a delinquere. Il Tribunale ha condannato il ricorrente alle spese della procedura incidentale.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: motivazione congetturale e circolare sui gravi indizi; inversione della regola di giudizio nella valutazione del compendio indiziario; illogicità del riconoscimento dell’indagato quale esecutore materiale di una rapina; erronea qualificazione delle condotte in termini di tentativo; assenza del compendio indiziario sui reati-fine e carenza motivazionale sul ruolo associativo; vizi in materia di esigenze cautelari, scelta della misura e omessa autonoma valutazione ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del sindacato di legittimità sul riesame cautelare, richiamando Sez. V n. 7092 del 2024, Sez. II n. 8948 del 2023 e Sez. IV n. 27498 del 2019. Il controllo resta circoscritto alla congruità e alla logicità del percorso argomentativo, non alla sua condivisibilità nel merito.
Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi aspecifici, non consentiti o manifestamente infondati. Le censure sul primo motivo non si confrontano con le argomentazioni del Tribunale e sollecitano una mera rilettura del materiale indiziario: per i capi relativi ai riciclaggi la motivazione risulta congrua e fondata su una lettura coordinata e non parcellizzata del compendio. Anche il dedotto travisamento della prova è aspecifico, perché il ricorrente omette di indicare e allegare l’atto assunto come travisato, difettando ogni allegazione sulla decisività dell’elemento.
Il terzo motivo è dichiarato non consentito: mira ad attribuire un diverso significato probatorio al riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, senza confrontarsi con la motivazione che lo ha ancorato non solo ai fotogrammi ma ai video dell’intera azione criminosa.
Quanto alla qualificazione delle condotte in termini di tentativo, la Corte richiama Sez. II n. 9638 del 2025 e Sez. I n. 37091 del 2023: rilevano anche gli atti preparatori quando l’agente, approntato definitivamente il piano, ne abbia iniziato l’attuazione con significativa probabilità di conseguire l’obiettivo. Il Tribunale ha correttamente valorizzato gli appostamenti, l’allocazione di una seconda vettura per la fuga e l’avvicinamento dell’indagato all’ufficio postale.
Sulle esigenze cautelari la Corte esclude l’idoneità degli arresti domiciliari: il giudizio del riesame sull’inadeguatezza di tale misura integra una implicita pronuncia sull’inidoneità degli strumenti elettronici di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. VI n. 21145 del 2026). Il braccialetto elettronico non è misura autonoma, come chiarito dalle Sez. Un. n. 20769 del 2016. La censura sul pericolo di inquinamento probatorio è infine non scrutinabile per difetto di interesse concreto. Segue condanna alle spese e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 275-bis c.p.p. – Particolari modalità di controllo
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice