| 

Scommesse su allibratore estero: l’intermediazione diretta non è mera messa a disposizione di apparecchiature (Cass. pen. Sez. III n. 29781 del 05.08.2026) ANNO: 2026

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989 la condotta di chi svolga attività di intermediazione e raccolta diretta di scommesse per conto di un allibratore straniero privo della concessione e della licenza ex art. 88 TULPS, senza che rilevi l’eventuale autorizzazione dell’operatore estero nel paese d’origine. L’onere della prova a carico dell’accusa si esaurisce con la dimostrazione della condotta materiale e dell’assenza del titolo autorizzativo, mentre grava sulla difesa l’onere di dimostrare l’illegittima esclusione dell’operatore estero dalle gare. La richiesta di sospensione condizionale della pena comporta l’implicita accettazione delle condizioni di cui all’art. 165 cod. pen., ivi inclusa l’attività non retribuita in favore della collettività.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania aveva ritenuto il ricorrente colpevole del delitto di cui all’art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter, legge n. 401/1989 per aver esercitato, senza concessione e licenza ex art. 88 TULPS, attività di raccolta e trasmissione telematica di scommesse per conto del sito estero www.90Beta.com. La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma, aveva riconosciuto i doppi benefici di legge, subordinando la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i motivi di ricorso inammissibili o manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per il preteso fatto diverso da quello contestato integra una nullità a regime intermedio, deducibile solo fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo, non potendo essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità; la doglianza è stata inoltre ritenuta generica.

In relazione alla contestata natura dell’attività, la Corte ha ribadito che la semplice messa a disposizione di apparecchiature per la navigazione libera non integra il reato, ma lo integra l’attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse. Nel caso di specie, gli elementi fattuali – il front office con computer e stampante, la postazione telematica loggata al sito, il volume di gioco e le ricevute rinvenute – escludevano l’ipotesi della mera trasmissione, configurando una condotta organizzata riconducibile direttamente all’operatore italiano.

Quanto alla prospettata incompatibilità del regime concessorio con la normativa comunitaria, la Corte ha richiamato la sentenza Costa Cifone della CGUE, chiarendo che l’obbligo di concessione grava sul bookmaker comunitario e che le sanzioni non possono applicarsi solo a favore di operatori illegittimamente esclusi dalle gare. Nel caso di specie, non è stata allegata né dimostrata alcuna discriminazione.

La Corte ha infine rigettato la censura relativa alla sospensione condizionale, affermando che la richiesta di concessione del beneficio comporta l’implicita accettazione delle condizioni previste dall’art. 165 cod. pen., senza necessità di un espresso accordo del condannato sullo svolgimento dell’attività non retribuita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 165 c.p.

Tutte le 110 sentenze sull'art. 165 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *