Il difetto di rappresentanza dell’ente è sanabile anche in Cassazione con ratifica ex tunc (Cass. civ. n. 34775 del 16.11.2021)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente, per mancanza del potere di rappresentanza, è sanabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali compiuti. La sanatoria consegue alla costituzione in giudizio del soggetto dotato di effettiva rappresentanza dell’ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l’operato del falsus procurator. La ratifica è ammissibile anche quando il vizio infici la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato, trattandosi di atto soltanto inefficace e non invalido, non operando il limite di cui all’art. 125 c.p.c., secondo comma.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva dichiarato il fallimento di una società. Il reclamo avverso tale declaratoria era stato proposto da un soggetto che, alla data di proposizione, secondo la visura camerale era socio unico ma non legale rappresentante dell’ente, poiché la carica risultava rivestita da altro soggetto.
La corte territoriale aveva dichiarato il reclamo inammissibile per difetto di legittimazione processuale, rilevando che la procura alle liti era stata rilasciata da chi non aveva il potere di rappresentare la società. La società, in persona del legale rappresentante e del soggetto già amministratore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 182 c.p.c. e 2697 c.c. e dell’art. 18 legge fallimentare, e dichiarando di ratificare ex tunc gli atti compiuti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, affermando il principio secondo cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca per conto di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, con efficacia retroattiva.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento maggioritario, secondo cui occorre distinguere la questione della validità della procura ad litem, sotto il profilo dello ius postulandi del procuratore, da quella della capacità processuale, cui fa riferimento l’art. 182 c.p.c.. Quest’ultima norma, nell’attuale formulazione introdotta dalla l. n. 69/2009, rende sanabile il difetto di legittimazione processuale, anche per difetto di autorizzazione preventiva, in ogni stato e grado del giudizio.
La Suprema Corte ha precisato che la procura alle liti rilasciata al difensore da chi non ha la rappresentanza legale della persona giuridica non può dirsi del tutto mancante, ma solo inefficace quanto alla legittimazione processuale della parte. Ne consegue che non ricorre il presupposto dell’art. 125 c.p.c., secondo comma, che disciplina l’ipotesi dell’atto invalido, e che la ratifica dell’operato del falsus procurator è ammissibile con effetto ex tunc.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha rilevato che l’inefficacia della procura conferita nel reclamo era stata sanata dalla proposizione del ricorso per cassazione da parte dell’attuale legale rappresentante, con l’espressa volontà di ratificare l’operato anteriore. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per l’esame nel merito del reclamo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 125 c.p.c. – Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione